Cassation appeal dismissed as inadmissible because the dismissal order was not appealable and lacked nullity grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the first-instance dismissal order was issued after the 2017 legislative reform, rendering it non-appealable to the Supreme Court. The appellant, Liu Feiyue, argued that the judge failed to consider false invoices issued by the liquidated company ALMA FASHION S.r.l. and tax audit warnings, claiming a violation of criminal provisions regarding false documents. The Court ruled that such dismissal orders are only subject to cassation review for specific nullities under Article 127(5) of the Code of Criminal Procedure, which the appellant did not invoke.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 410-bis c.p.p.; Art. 127, comma 5, c.p.p.: Dismissal orders issued after June 23, 2017, are not appealable to the Court of Cassation except for specific nullities under Article 127(5) of the Code of Criminal Procedure.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIU FEIYUE nato il 04/12/1971 parte offesa nel procedimento c/ IGNOTI avverso l'ordinanza del 06/09/2021 del GIP TRIBUNALE di ROMAda a arti, udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI; Premesso che con ordinanza del 6 settembre 2021 il G.i.p. presso il Tribunale di Roma ha respinto l'opposizione, presentata nell'interesse della persona offesa Liu Feiyue, alla richiesta di archiviazione formulata dal P.M. nel procedimento contro ignoti in relazione ai reati di cui agli artt. 494 c.p. e 2 d.lgs. 74/2000, disponendo dunque l'archiviazione del relativo procedimento penale.
Considerato che avverso tale provvedimento è stato proposto ricorso per cassazione dal difensore di Liu Feiyue lamentando, con il primo motivo, la violazione di legge in relazione alle disposizioni di cui agli artt. 494 c.p. e 2 d.lgs. 74/2000, per avere il G.i.p. escluso la rilevanza penale delle falsità in atti non tenendo adeguatamente conto della denuncia presentata dalla persona offesa, dalla quale risulterebbe che sono state emesse a nome della società in liquidazione ALMA FASHION S.r.l. (di cui il signor Liu era liquidatore e legale rappresentante) una serie di fatture false relative alle annualità 2014, 2015 e 2016 (nel corso delle quali la società non avrebbe svolto alcuna attività), nonché della circostanza che l'utilizzo di fatture false è sanzionato penalmente.
Considerato che con il secondo motivo di ricorso viene contestata la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato, nella parte in cui il giudice di primo grado ha ritenuto la natura penalmente irrilevante delle condotte oggetto di contestazione poiché emerse da banche dati prive di efficacia probatoria in ambito penale, senza tener conto degli avvisi di accertamento emessi nei confronti della ALMA FASHION S.r.l. da parte della Agenzia delle Entrate, all'esito dei quali la società è stata oggetto di sanzioni tributarie, con riferimento alle annualità nel corso delle quali sarebbero state emesse le fatture false.
Rilevato che l'ordinanza di archiviazione emessa successivamente all'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 non è ricorribile per cassazione, ma è reclamabile dinanzi al tribunale in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 410-bis c.p.p., nei soli casi di nullità previsti dall'art. 127, comma 5, c.p.p. (cfr. Sez. 3, n. 32508 del 05/04/2018). Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché proposto avverso provvedimento non impugnabile, in quanto ordinanza di archiviazione emessa successivamente al 3 agosto 2017, e peraltro neppure reclamabile, con riferimento agli argomenti prospettati, non facendo il ricorso riferimento ad alcuno dei casi di nullità previsti dall'art. 127, comma 5, c.p.p. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 aprile 2022 Il Consigliere