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Ordinanza — n. 18818/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for generic lack of reasoning regarding mitigating circumstances and suspended sentence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18818/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible for manifestly unfounded reasons. The appellant argued that the appellate court failed to conduct a prognostic assessment required for generic mitigating circumstances and conditional suspension. The court rejected this, noting the lower court adequately identified decisive elements against the defendant, such as non-voluntary drug surrender and pending related proceedings, making the appeal's generic complaints insufficient.

Regesto Legislator

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Art. 133 c.p.; Art. 173 c.p.: The appellate court may disregard specific arguments in an appeal if it has already identified decisive elements under Article 133 of the Penal Code that justify excluding mitigating circumstances and conditional suspension, provided the reasoning is logically coherent and not subject to merit review.

Parole chiave

Generato dall'IA
generic mitigating circumstances conditional suspension of sentence prognostic assessment inadmissible appeal appellate reasoning standards sospensione condizionale della pena dipendenza da sostanze abbandono del procedimento penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 133 c.p.
Art. 173 c.p.
art. 133 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010
133 c.p., quelli di rilevanza decisiva ai fini della connotazione negativa della personalità dell'imputato e le deduzioni dell'appellante siano palesemente estranee o destituite di fondamento (Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010; Sez.
Sez. 3, n. 23055 del 23/04/2013
34364 del 16/06/2010; Sez. 3, n. 23055 del 23/04/2013; Sez.
Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014
23055 del 23/04/2013; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PARISI PAOLO nato a NISCEMI il 24/01/1997 avverso la sentenza del 21/06/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI; Rilevato che il ricorso risulta inammissibile, in quanto affidato a motivi manifestamente infondati. Il ricorrente lamenta la carenza di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (primo motivo di ricorso) e del beneficio della sospensione condizionale della pena (secondo motivo di ricorso), in particolare per non avere il giudice di secondo grado effettuato un ponderato giudizio prognostico che, se compiutamente condotto, lo avrebbe indotto a presumere che il prevenuto si sarebbe astenuto dal commettere ulteriori reati in futuro.

I motivi di ricorso sono formulati in termini generici e sono diretti a sollecitare una lettura alternativa del quadro probatorio, già adeguatamente valutato dai giudici di merito con coerenti argomentazioni. La difesa non prende in considerazione la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a formulare asserzioni che rappresentano la mera ripetizione di doglianze già esaminate e motivatamente disattese nel giudizio di secondo grado. Il provvedimento impugnato risulta adeguatamente motivato, soprattutto alla luce della circostanza in base alla quale, ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non è necessaria una analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente l'indicazione degli elementi ritenuti decisivi e rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri.

Sicché, anche in sede di impugnazione, il giudice di secondo grado può trascurare le deduzioni specificamente esposte nei motivi di gravame quando abbia individuato, tra gli elementi di cui all'art. 133 c.p., quelli di rilevanza decisiva ai fini della connotazione negativa della personalità dell'imputato e le deduzioni dell'appellante siano palesemente estranee o destituite di fondamento (Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010; Sez. 3, n. 23055 del 23/04/2013; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014). In assoluta aderenza con la giurisprudenza di legittimità, la Corte d'appello di Caltanissetta ha messo in evidenza, con motivazione sufficiente e logicamente coerente, alcuni elementi che l'hanno indotta ad escludere nel caso di specie la concedibilità delle circostanze attenuanti generiche, quali la circostanza che il rinvenimento dello stupefacente non fosse stato frutto della collaborazione fattiva prestata dall'imputato (il quale aveva consegnato la sostanza non spontaneamente, ma soltanto su richiesta esplicita degli agenti di Polizia), come pure la pendenza di altri procedimenti penali per fatti analoghi, risultando dagli atti che l'imputato ha commesso il reato per cui si procede mentre era in corso la sospensione di altro procedimento per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, oltre che la ulteriore pendenza a carico dell'imputato di altro procedimento per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.

Alla luce di questi elementi, la Corte territoriale ha ritenuto di escludere la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, non ritenendo di poter effettuare alcuna prognosi positiva circa l'astensione da parte del Parisi dalla commissione di ulteriori fatti delittuosi: si tratta di motivazione idonea, non sindacabile sul piano delle valutazioni di merito nel giudizio di legittimità. Il ricorso deve essere, per questi motivi, dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 aprile 2022 Il Consigliere