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Ordinanza — n. 18816/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming sentencing error in plea bargain case, ruling penalty legally valid.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18816/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the sentencing violated statutory parameters. The appellant argued the lower court failed to correctly evaluate general mitigating circumstances under Article 1.33 of the Penal Code, yet the penalty was fixed at four years and twenty thousand euros based on a valid plea bargain under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure. The court determined the sentence was lawful because it fell within the statutory limits for the offense and was not derived from an inapplicable sentencing framework.

Regesto Legislator

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Art. 1.33 c.p.; Art. 599-bis c.p.p.: A plea bargain agreement finalized by the judge cannot be unilaterally modified by the parties, and a sentence is only illegal if it falls outside the statutory limits or violates constitutional principles.

Parole chiave

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plea bargain appeal sentencing parameters general mitigating circumstances statutory limits penalty inadmissible appeal sanzioni penali commisurazione della pena per traffico di stupefacenti pena pecuniaria sospesa

Disposizioni normative citate

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Art. 1.33 c.p.
599-bis c.p.p., così come introdotto dall'art. 1, comma 56, I.
Art. 599-bis c.p.p.
Si tratta di censura manifestamente infondata, in quanto la pena è stata rideterminata sulla base dell'accordo delle parti, ex art. 599-bis c.p.p., in anni 4 e mesi 2 di reclusione ed euro 20.000 di multa, entro i limiti edittali stabiliti per il reato di cui all'art.
Art. 73, co. 1, d.P.R. 309/90
599-bis c.p.p., in anni 4 e mesi 2 di reclusione ed euro 20.000 di multa, entro i limiti edittali stabiliti per il reato di cui all'art. 73, co.
art. 599-bis c.p
Si tratta di censura manifestamente infondata, in quanto la pena è stata rideterminata sulla base dell'accordo delle parti, ex art. 599-bis c.p.p., in anni 4 e mesi 2 di reclusione ed euro 20.000 di multa, entro i limiti edittali stabiliti per il reato di cui all'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018
103 del 23 giugno 2017, il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena che, come visto, nel caso di specie non sussiste (ex multis, Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018).
SS. UU., n. 40986 del 19/07/2018
SS. UU., n. 33040 del 26/02/2015
40986 del 19/07/2018; SS. UU., n. 33040 del 26/02/2015).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI ME0 VALERIO nato a CASTEL VOLTURNO il 04/01/2001 avverso la sentenza del 15/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOL] Idato--awi-straite-p-aTt i udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI; Rilevato che con motivo unico di ricorso il ricorrente lamenta la violazione di legge e il difetto di motivazione nella parte relativa alla misura della pena, non avendo la Corte territoriale condotto una corretta valutazione di tutti i parametri di cui all'art. 1:33 c.p. ed essendosi per questa ragione erroneamente determinata nel senso di escludere la concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Si tratta di censura manifestamente infondata, in quanto la pena è stata rideterminata sulla base dell'accordo delle parti, ex art. 599-bis c.p.p., in anni 4 e mesi 2 di reclusione ed euro 20.000 di multa, entro i limiti edittali stabiliti per il reato di cui all'art. 73, co. 1, d.P.R. 309/90 addebitato all'imputato, cosicché non è dato rilevare alcuna illegalità della pena, la quale ricorre quando la stessa, per specie ovvero per quantità, non corrisponde a quella astrattamente prevista per la fattispecie incriminatrice in questione, così collocandosi al di fuori del sistema sanzionatorio delineato dal codice penale, o che, comunque, è stata determinata dal giudice attraverso un processo di commisurazione basato su una cornice edittale inapplicabile, perché dichiarata costituzionalmente illegittima o perché individuata in violazione del principio di irretroattività della legge penale più sfavorevole (SS.

UU., n. 40986 del 19/07/2018; SS. UU., n. 33040 del 26/02/2015). In tema di cosiddetto "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis c.p.p., così come introdotto dall'art. 1, comma 56, I. n. 103 del 23 giugno 2017, il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena che, come visto, nel caso di specie non sussiste (ex multis, Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018). Il ricorso deve essere, per questi motivi, dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 aprile 2022 Il