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Ordinanza — n. 18815/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as manifestly unfounded due to lack of proof for drug trafficking and procedural errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18815/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court's conviction for drug trafficking was supported by sufficient evidence. The appellant argued that the €45 cash found was unrelated to drug sales and questioned inconsistencies in the weight of marijuana cited in the verdict. The court rejected these claims, stating they were repetitive of previously dismissed arguments and did not constitute valid grounds for retrial.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: Appeals manifestly unfounded or procedurally inadmissible are rejected when the lower court's findings are supported by clear evidence and the appellant's arguments merely rehash previously disallowed contentions without new legal merit.

Parole chiave

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manifestly unfounded appeal drug trafficking conviction procedural inadmissibility weight of evidence cash possession relevance detenzione di stupefacenti commisurazione della pena per traffico di stupefacenti dipendenza da sostanze

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BAH MAMADOU D.JOUMA nato il 02/01/1980 avverso la sentenza del 28/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI; Rilevato che il ricorso risulta manifestamente infondato. Con il primo motivo, il ricorrente contesta l'affermazione di responsabilità per il reato a lui ascritto di detenzione di sostanza stupefacente destinata alla cessione a terzi, mancando prova certa in ordine al fatto che la somma di euro 45 rinvenuta durante la perquisizione fosse riconducibile alla suddetta attività di cessione.

Il motivo è chiaramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito, oltre che volto a prefigurare una lettura alternativa di quelle fonti di prova (in particolare, della circostanza che il Bah sia stato trovato in possesso di un certo quantitativo di sostanza stupefacente di tipo marjuana suddiviso in dosi; il fatto che sia stata rinvenuta nella disponibilità del ricorrente una somma di denaro pari a euro 45 non ragionevolmente riconducibile ad alcuna attività lavorativa svolta dall'imputato), che la Corte territoriale ha posto alla base della decisione di ritenere provata, al di là di ogni ragionevole dubbio, la responsabilità dell'imputato per il reato a lui contestato.

Con il secondo motivo, il ricorrente si duole della contraddittorietà e illogicità della motivazione relativamente alla indicazione del dato ponderale. In alcune parti della sentenza sarebbe indicato un dato ponderale pari a 12 grammi lordi di sostanza stupefacente di tipo marjuana suddivisi in sette dosi e 7 grammi lordi della medesima sostanza contenuti in una busta bianca, in altre si indica il quantitativo di 15,12 grammi netti cli sostanza stupefacente, mentre in nessuna parte della sentenza si farebbe riferimento al quantitativo di principio attivo, pari al solo 5%.

Il motivo di ricorso è manifestamente infondato, poiché il giudice di merito non incorre in alcun errore circa l'indicazione del dato ponderale, facendosi riferimento in alcune parti della sentenza al valore lordo di sostanza, in altre al valore netto. Inoltre, quanto alla sussistenza di un principio attivo pari al 5%, si tratta di indicazione finalizzata a prefigurare una rivalutazione delle fonti di prova di cui il giudice ha tenuto conto per concludere circa la affermazione di responsabilità, rivalutazione estranea al sindacato di legittimità.

Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta il difetto di motivazione della sentenza impugnata quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Il motivo è manifestamente infondato, in quanto appare generico e riproduttivo di un profilo di censura già vagliato dal giudice di seconde cure, e disatteso con motivazione che, richiamandosi alla pronuncia di primo grado, appare completa e connotata da coerente logicità. Il ricorso deve essere quindi dichiarato inammissibile, stante il contenuto non consentito e la manifesta infondatezza delle censure alle quali è stato affidato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 aprile