Italian Court dismisses appeal as inadmissible for being based on mere factual complaints not allowed in cassation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal by Enrico Borbotti inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Borbotti challenged a lower court conviction for drug trafficking based on complaints regarding the lack of proof for a specific drug sale and the contradictory nature of witness testimony. The court rejected these arguments, ruling that the cassation judge cannot re-evaluate factual evidence or offer alternative readings of the trial record, as the lower court had already thoroughly analyzed the testimonies and physical evidence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 364, n. 1 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation based on mere factual complaints or alternative interpretations of evidence are inadmissible, as the cassation judge lacks the power to re-evaluate the facts or the weight of testimonies already assessed by the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BORBOTTI ENRICO nato a ASCOLI PICENO il 16/12/1991 avverso la sentenza del 20/04/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI; Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato, essendo affidato a un motivo non consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto costituito da mere doglianze in punto di fatto, riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, e volti a prefigurare una lettura alternativa delle fonti di prova.
La Corte d'appello di Ancona, con motivazione lineare e tale da rendere conto del percorso logico che il giudice ha seguito nel valutare le fonti probatorie a sua disposizione, ha ritenuto di confermare la sentenza di primo grado con cui il Tribunale di Ascoli Piceno aveva ritenuto l'imputato Enrico Borbotti responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, per aver detenuto a fini di spaccio sostanza stupefacente del tipo eroina suddivisa in dosi e per aver ceduto una dose della medesima sostanza. In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto che la deposizione testimoniale del verbalizzante non fosse lacunosa, poiché il maresciallo dei Carabinieri Gianluca Chelli aveva notato con chiarezza la consegna di un involucro da Borbotti Enrico a C:ostantini Danilo, il quale, poco prima di essere bloccato dagli inquirenti, aveva gettato a terra quanto ricevuto.
Peraltro, l'imputato era stato trovato in possesso di altre otto dosi di eroina e di una somma di denaro pari a 110 euro (ritenuta dal giudice di merito esorbitante, tenuto conto delle condizioni economiche del soggetto) e tale ultima circostanza è stata ritenuta dalla Corte d'appello dimostrativa della avvenuta traditio di somma di denaro dal Costantini al Borbotti, e, come logica conseguenza, della attività di cessione a terzi di sostanza stupefacente cui sarebbe stato dedito l'imputato. Peraltro, a ulteriore conferma dello svolgimento della attività di spaccio da parte del Borbotti, era stato ritrovato nella sua abitazione il tipico armamentario per la lavorazione della droga al fine di dividerla in dosi da destinare allo smercio.
A fronte di una ricostruzione così attenta e analitica, del tutto idonea a sorreggere l'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato contestato, il ricorrente ha riproposto le medesime doglianze già disattese dalla Corte d'appello, riferite in particolare alla mancanza di prova circa l'avvenuta cessione della dose di sostanza stupefacente e la conseguente traditio della somma di denaro, oltre che alla presunta contraddittorietà delle testimonianze assunte nel corso del procedimento e alla mera custodia della sostanza che deteneva (pari a 8 dosi).
Si tratta di censure generiche, disancorate dalla motivazione della sentenza impugnata e che, peraltro, non tengono conto del fatto che il giudice di legittimità non ha alcuna possibilità di rivalutare in una diversa ottica gli argomenti di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o di verificare se i risultati delle prove siano effettivamente corrispondenti alle acquisizioni probatorie risultanti dagli atti del processo. Ritenuto che il ricorso deve, per questi motivi, essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 aprile 2022 Il Consigliere es