Cassation court dismisses appeal on conditional sentence suspension due to lack of merit review authority.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the lower court failed to properly assess the applicant's eligibility for conditional sentence suspension. The applicant argued that the first-instance judge erred by not finding sufficient evidence that the defendant lived off criminal proceeds, despite the defendant's lack of legitimate employment. The court ruled that it cannot re-evaluate the factual findings or credibility of evidence already thoroughly examined and rejected by the appellate court in Milan.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.; Art. 601 c.p.: The court of cassation cannot re-evaluate the factual findings or the credibility of evidence regarding the applicant's lifestyle and recidivism risk, as these are matters exclusively reserved for the court of first instance and appeal.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KALILU DAMPHA nato il 11/09/1995 avverso la sentenza del 30/09/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI; Rilevato che con motivo unico di ricorso l'imputato, a mezzo di difensore, lamenta il vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Il ricorso pone l'accento sulla presunta incensuratezza dell'imputato, condizione dalla quale discenderebbe, quale logica conseguenza, la impossibilità di affermare con certezza che il Kalilu viva dei proventi di reati.
Il motivo su cui il ricorso si fonda è manifestamente infondato, non potendo il giudice di legittimità sindacare le valutazioni adeguatamente e logicamente motivate dal giudice di merito; il ricorso, infatti, è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale, trattandosi di doglianze che erano già state proposte e motivatamente respinte in sede di appello. In particolare, il ricorso appare finalizzato a prefigurare una non consentita rivalutazione sul piano del merito di elementi (soprattutto, la mancanza di attività lavorativa da parte del Kalilu), che la Corte territoriale aveva già valutato nel pervenire alla decisione di escludere che l'imputato potesse essere destinatario del beneficio di cui al ricorso.
Infatti, la Corte d'appello di Milano, con motivazione del tutto idonea e completa, aveva ribadito la impossibilità di concedere al Kalilu il beneficio della sospensione condizionale della pena, e ciò alla luce di due distinte valutazioni: in primo luogo, la non configurabilità nel caso di specie della prognosi di non ricaduta in condotte delittuose da parte del prevenuto, avendo lo stesso violato le prescrizioni del divieto di dimora già pochi giorni dopo l'arresto; in secondo luogo, la ragionevole plausibilità della ricostruzione in base alla quale lo stesso imputato vivesse dei proventi dell'attività illecita dal medesimo condotta, risultando lo stesso privo di attività lavorativa.
La manifesta infondatezza deriva, pertanto, dall'essere il ricorso volto a prefigurare un diverso giudizio di rilevanza e attendibilità delle fonti di prova e degli elementi di valutazione disponibili e da considerare, giudizio non consentito in sede di legittimità. Ritenuto che il ricorso deve essere, per questi motivi, dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 aprile 2022 Il Consigliere estensore Il