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Ordinanza — n. 18805/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to failure to use mandatory defense counsel after 2017 law change.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18805/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible de plano because it was signed personally by the appellant after August 3, 2017. Following the 2017 law reform, personal appeals to the Cassation Court must be signed by registered defense counsel, a requirement the appellant failed to meet. Consequently, the court dismissed the request without examining the merits of the alternative detention measures.

Regesto Legislator

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Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals to the Court of Cassation filed personally by the accused after the entry into force of Law No. 103/2017 are inadmissible and must be signed by a defense counsel registered on the special roll.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility defense counsel requirement Law 103/2017 reform personal appeal prohibition Cassation Court procedure proroga della carcerazione preventiva diritti del detenuto sospensione dell'istruzione

Disposizioni normative citate

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Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdot1:o dalla medesima legge n.
Law No. 103/2017
art. 616 cod. proc. pen
103 del 2017, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
(Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep.
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COPPOLA BRUNO nato a AGRIGENTO il 20/08/1953 avverso l'ordinanza del 18/03/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMO Pàet-1,; udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;

RITENUTO IN FATTO

1. Bruno Coppola ricorre avverso l'ordinanza del 18 marzo 2021 del Tribunale di sorveglianza di Palermo, che ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta di applicazione delle misure alternative alla detenzione dell'affidamento in prova ai servizi sociali e della detenzione domiciliare, ai sensi degli artt. 47 e 47 ter legge 26 luglio 1975, n. 354, con riferimento alla pena di anni otto, mesi nove e giorni uno di reclusione, di cui al provvedimento di esecuzione di pene concorrenti della Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catania N. SIEP 371/2020.

2. Il ricorrente contesta il provvedimento impugnato, insistendo per l'accoglimento della richiesta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso in esame è stato sottoscritto personalmente dall'interessato il 22 giugno 2021. Osserva il Collegio che sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato - e quindi anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333).

2. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdot1:o dalla medesima legge n. 103 del 2017, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinata equamente in 3.000,00 euro, tenuto conto del fatto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pag ,amento delle spese processuali e El~riat della somma di tremila eu5Jla cassa delle ammende. Così deciso il 10/02/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Domenico Fiordalisi Vincenzo Siani ZAA,- DEPOSITATA I