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Ordinanza — n. 18803/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed because the lawyer filing it lacked authorization to practice before the Supreme Court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18803/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Marilena Falci's appeal inadmissible because it was filed by a defense attorney without the specific authorization to practice before the Supreme Court. Although the underlying case involved a fine for harassment via telephone, the procedural defect regarding the lawyer's standing prevented the merits from being examined. Consequently, the court ordered the appellant to pay procedural costs and a fine to the state treasury.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if filed by a defense attorney not authorized to practice before the Court, as such a subject lacks the requisite legal standing.

Parole chiave

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inadmissible appeal unauthorized lawyer Cassation standing procedural defect defense attorney authorization abuso di impianti di telecomunicazioni reati contro la sfera personale riservata servizi di telecomunicazione

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
pen., in quanto proposto da difensore non abilitato al patrocinio dinanzi la Corte di cassazione e, quindi, da un soggetto non legittimato ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.(nw 2.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
La Corte rileva il ricorso appare inammissibile per causa che può essere dichiarata de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., in quanto proposto da difensore non abilitato al patrocinio dinanzi la Corte di cassazione e, quindi, da un soggetto non legittimato ai sensi dell'art.
Art. 616, cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALCI MARILENA natta SALERNO il 27/05/1961 avverso la sentenza del 22/09/2009 del TRIBUNALE di MANTOVAd7ato avviserairé; udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;

RITENUTO IN FATTO

1. Marilena Falci, impugna la sentenza del Tribunale di Mantova del 22 settembre, con la quale è stata condannata alla pena di euro 400,00 di ammenda, in ordine al reato di molestia o disturbo alle persone, ai sensi dell'art.660 cod. pen., perché dall'i agosto 2005 al 4 dicembre 2006, per petulanza o altro biasimevole motivo, aveva recato molestia e disturbo a Giovanna Caruso, a mezzo telefono.

2. L'imputata contesta il provvedimento impugnato, evidenziando che non vi era prova del fatto che le telefonate fossero state da lei effettuate e che, in ogni caso, le telefonate erano state mute e, quindi, anonime.

3. L'atto di appello proposto da Falci è stato riqualificato ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. come ricorso per cassazione, perché la competenza a conoscere dell'impugnazione proposta spetta alla Corte di cassazione, alla quale sono stati trasmessi gli atti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte rileva il ricorso appare inammissibile per causa che può essere dichiarata de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., in quanto proposto da difensore non abilitato al patrocinio dinanzi la Corte di cassazione e, quindi, da un soggetto non legittimato ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.(nw 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto del fatto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali processuali e trrerga\ _ rrrent-qtdella somma di tremila euro Ila Cassa delle ammende. Così deciso il 10/02/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Domenico Fiordalisi Vin nzo Sni 1A' DEPOSI TATA IN CANCELL