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Ordinanza — n. 18797/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal against execution order regarding recidivism exclusion due to lack of new facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18797/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's refusal to reconsider the recidivism exclusion request. The appellant argued that a shift in Supreme Court jurisprudence constituted a new legal element justifying a fresh examination of the case. However, the Court ruled that no new factual or legal issues were presented to overcome the established preclusive effect of the prior execution order.

Regesto Legislator

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Art. 666, comma 2, cod. proc. pen.; The preclusive effect of an execution order persists unless new facts or legal questions are introduced that were not previously considered.

Parole chiave

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execution order recidivism exclusion preclusive effect new legal element inadmissible appeal recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale criminalità persistente

Disposizioni normative citate

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Art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
Il ricorrente lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento all'art. 666 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 616 cod.
artt. 416 bis cod. pen
3003/2014 divenuta definitiva 1'11 marzo 2015, in ordine ai reati di associazione per delinquere di tipo mafioso e di trasferimento fraudolento e possesso ingiustificato di valori aggravato dall'agevolazione e connessione mafiosa, ai sensi degli artt. 416 bis cod. pen., 12 quinquies d.l.
art. 666 cod. proc. pen
Il ricorrente lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento all'art. 666 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 19358 del 05/10/2016
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTINO PAOLO nato a REGGIO CALABRIA il 09/07/1955 avverso l'ordinanza del 15/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;

RITENUTO IN FATTO

1. Paolo Martino ha proposto ricorso avverso l'ordinanza del 15 aprile 2021 della Corte di appello di Milano che, quale giudice dell'esecuzione, ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta di esclusione della recidiva a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 185 del 2015 e la contestuale rideterminazione della pena di anni sedici, mesi quattro di reclusione, di cui alla sentenza della Corta di appello di Milano n. 3003/2014 divenuta definitiva 1'11 marzo 2015, in ordine ai reati di associazione per delinquere di tipo mafioso e di trasferimento fraudolento e possesso ingiustificato di valori aggravato dall'agevolazione e connessione mafiosa, ai sensi degli artt. 416 bis cod. pen., 12 quinquies d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356) e 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152 (convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203).

2. Il ricorrente lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento all'art. 666 cod. proc. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il giudice dell'esecuzione, dichiarando l'inammissibilità dell'istanza, avrebbe omesso di considerare che il mutamento della giurisprudenza di legittimità (introdotto non necessariamente dalle Sezioni Unite) costituisce nuovo elemento di diritto che rende ammissibile la riproposizione, in sede esecutiva, di una richiesta già rigettata.

Nel caso di specie, il ricorrente aveva evidenziato che, in merito alla recidiva, la Corte di cassazione aveva introdotto il principio di diritto secondo il quale il giudice di merito, per verificare se la reiterazione dell'illecito sia effettivamente sintomatica di una maggiore riprovevolezza della condotta e di un'accresciuta pericolosità del suo autore, doveva porre in essere una relazione tra la nuova condotta realizzata e quelle pregresse per valutare un'eventuale legame tra le stesse, tanto da far ritenere una più accentuata pericolosità in capo all'interessato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. In tema di incidente di esecuzione, l'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui consente al giudice la pronuncia di inammissibilità qualora l'istanza costituisca una mera riproposizione di una richiesta rigettata, configura 72 una preclusione allo stato degli atti che, come tale, non opera quando vengono dedotti fatti o questioni che non hanno formato oggetto della precedente decisione (Sez. 1, n. 19358 del 05/10/2016, dep. 2017, Crescenza, Rv. 269841). Il provvedimento del giudice dell'esecuzione divenuto definitivo, pertanto, preclude una nuova pronuncia sul medesimo petitum non già in maniera assoluta e definitiva, ma rebus sic stantibus, ossia finché non si prospettino nuovi dati di fatto (o nuove questioni giuridiche), per tali intendendosi non solo gli elementi sopravvenuti, ma anche quelli preesistenti dei quali non si sia tenuto conto nella precedente decisione.

Nel caso di specie, la Corte di appello ha evidenziato che analoga istanza era stata già rigettata da precedente giudice dell'esecuzione con ordinanza del 15 marzo 2016, il quale aveva affermato che l'aggravamento di pena per la sussistenza della recidiva reiterata specifica andava applicato, in quanto non disumano né degradante. Nel provvedimento impugnato, quindi, è evidenziato che non si ravvisavano elementi nuovi, né pregressi o coevi non oggetto di considerazione, che potessero far ritenere superata la preclusione del c.d. giudicato esecutivo, non potendosi ritenere tali quelli prospettati dalla difesa (la parziale assoluzione prevista dalla sentenza della Corte di assise di Reggio Calabria del 3 aprile 2021, l'ordinanza di revoca di cui all'ordinanza del Magistrato di sorveglianza dell'Aquila del 13 marzo 2008, la forma mentis di Martino e la disponibilità di quest'ultimo a collaborare).

In particolare, il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che tali elementi non erano idonei a elidere il giudizio di pericolosità del condannato, a nulla rilevando in tal senso che lo stesso avesse beneficiato della liberazione anticipata. Il Collegio, pertanto, ritiene che il giudice dell'esecuzione abbia espresso una motivazione chiara e lineare rigettando la richiesta. Il ricorrente, al contrario, si è limitato a evidenziare che il mutamento della giurisprudenza di legittimità costituisce nuovo elemento di diritto che rende ammissibile la riproposizione, in sede esecutiva, di una richiesta rigettata, senza nemmeno specificare in che cosa consista nel caso in esame - tale novità giurisprudenziale e come possa incidere sulla decisione concreta del caso in esame.

Il ricorrente, infatti, si è limitato a evidenziare che il giudice di merito deve mettere in relazione i fattori più significativi della condotta con quelli che si ricavano dal certificato penale; così facendo„ però, non si è confrontato con il provvedimento impugnato e con il provvedimento del 15 marzo 2016, che hanno già affrontato tale questione.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare In colpa nella determinazione della causa di inarnmissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ig:3„.asnenE) della somma di tremila euroCglla Cassa delle ammende. Così deciso il 10/02/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Domenico Fiordalis