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Ordinanza — n. 18794/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally filed the petition instead of using a qualified lawyer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18794/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible de plano because the petitioner personally submitted the petition rather than engaging a qualified defense attorney. Although the defendant argued the seized knife was non-offensive, the court focused on the procedural defect under the new law. Consequently, the appeal was rejected immediately, and the petitioner was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals to the Court of Cassation must be filed by a qualified defense attorney; personal filing renders the petition inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility personal filing defect qualified defense attorney requirement de plano rejection court costs and fine oggetto pericoloso violazioni della legge sulle armi reati violenti

Disposizioni normative citate

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Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n.
Art. 616 cod. proc. pen.
103 del 2017, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
103 del 2017, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
(Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep.
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JOVANOVIC STEPHANE nato il 08/09/1968 avverso la sentenza del 22/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avvisQalle.ga_aLí udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;

RITENUTO IN FATTO

1. Stephane JaVanovic ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 22 giugno 2021 che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di di Milano del 30 settembre 2020, lo ha condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 700,00 di multa, in ordine al reato di porto di armi od oggetti atti a offendere, ai sensi dell'art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110, perché il 26 agosto 2017 aveva portato fuori dalla propria abitazione o delle appartenenze di essa un coltello della lunghezza complessiva di 14,5 cm (con lama lunga 6 cm).

2. Il ricorrente contesta il provvedimento impugnato, evidenziando la non offensività del coltello sequestrato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso in esame è stato proposto personalmente dall'interessato il 30 agosto 2021. Osserva il Collegio che sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333).

2. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata equamente in 3.000,00 euro, tenuto conto del fatto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e 0.1...v.arsam2..ato della somma di tremila eu-~a Cassa delle ammende. Così deciso il 10/02/2022 Il Consigliere estensore Il