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Ordinanza — n. 18793/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against deportation re-entry sentence due to lack of mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18793/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's refusal to grant generic mitigating circumstances. The appellant argued for leniency based on his confession, but the appellate court denied it due to his significant criminal record and the implausibility of his story regarding his presence in Italy. The Supreme Court ruled that the lower judge's decision was not arbitrary and thus required no further review.

Regesto Legislator

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Art. 62 bis, 133 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The appellate court's refusal to grant generic mitigating circumstances is inadmissible if based on a balanced assessment of the offender's personality and the crime's severity, without requiring consideration of every favorable element.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances re-entry after deportation inadmissible appeal criminal record assessment procedural costs award allontanamento autorizzazione d'entrata inesigibilità dell'allontanamento in Afghanistan

Disposizioni normative citate

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Art. 62 bis cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche, infatti, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 133 cod. pen
Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche, infatti, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi
Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZEROUALI MOUNIR nato il 23/02/1984 avverso la sentenza del 03/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;

RITENUTO IN FATTO

1. Mounir Zerouali ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 3 giugno 2021, che ha confermato la sentenza resa il 15 dicembre 2020 dal Tribunale di Milano all'esito di giudizio abbreviato, con la quale era stato condannato alla pena di anni uno di reclusione, in ordine al reato di cui all'art. 13, commi 13 e 13-bis, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, perché, accompagnato coattivamente alla frontiera il 28 ottobre 2017 in esecuzione del provvedimento di espulsione del Prefetto di Milano del 3C) luglio 2017, era rientrato in Italia il 12 ottobre 2020 senza alcuna autorizzazione del Ministero dell'interno.

2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 62 bis e 133 cod. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di appello avrebbe omesso di concedere le circostanze attenuanti generiche, senza offrire sul punto alcuna valida motivazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. La Corte di appello ha ritenuto di non concedere le circostanze attenuanti generiche in ragione dei significativi precedenti penali di cui l'imputato risultava gravato e in forza dell'assenza di alcun elemento positivo che ne avrebbe giustificato l'applicazione, tenendo in considerazione l'entità del reato e la capacità a delinquere dell'imputato. Il giudice di merito, in modo ineccepibile, ha ritenuto di ridimensionare il valore positivo delle ammissioni rese dall'imputato, posto che lo stesso aveva prospettato una ricostruzione del tutto inverosimile per giustificare la propria presenza sul territorio nazionale.

La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, pertanto, è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che r, gigartantc3 è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/0912008, Caridi, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti dec:isivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163).

Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche, infatti, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene' prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano„ Rv. 279549).

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare ui colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro-Wa dassa delle ammende. Così deciso il 10/02/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Domenico Fjiordalisi Vi cenzo 4ani • i/ LEi-