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Ordinanza — n. 18787/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against accessory fines for fraudulent bankruptcy, citing lack of factual review power.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18787/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Davide Cavaliere and Manuela Lelli inadmissible regarding their conviction for fraudulent bankruptcy. The appellants argued the lower court failed to justify the specific duration of the accessory fine, claiming a violation of constitutional principles. The court rejected this, ruling that the Supreme Court cannot re-evaluate factual elements or substitute its own assessment of the fine's length against the trial court's reasoned decision.

Regesto Legislator

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Art. 606 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-read factual elements or adopt new parameters for fact-finding, and thus cannot invalidate a lower court's decision on accessory fines based on alternative interpretations of the evidence.

Parole chiave

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fraudulent bankruptcy accessory fines Court of Cassation factual review procedural inadmissibility credito edilizio bancarotta fraudolenta truffa in materia di credito

Disposizioni normative citate

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Art. 606 c.p.p.
Nel caso in esame, le doglianze sollevate sono tese a sovrapporre un'interpretazione delle risultanze probatorie diversa da quella recepita dalla Corte territoriale, più che a denunciare un vizio rientrante in una delle categorie individuate dall'art. 606 cod.
Art. 616 c.p.p.
Ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 216, fourth comma, law no. 267 of 16 March 1942
Art. 223, second comma, no. 2, Bankruptcy Law
impropria, ai sensi dell'art. 223, secondo comma, n.
art. 606 cod. proc. pen
Nel caso in esame, le doglianze sollevate sono tese a sovrapporre un'interpretazione delle risultanze probatorie diversa da quella recepita dalla Corte territoriale, più che a denunciare un vizio rientrante in una delle categorie individuate dall'art. 606 cod. proc. pen.
art. 133 cod. pen
La Corte costituzionale, pertanto, ha evidenziato che la durata delle pene accessorie per le quali la legge stabilisce, in maniera non fissa, un limite di durata minimo e uno massimo, ovvero uno solo di essi, deve essere determinata in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso
Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CAVALIERE DAVIDE nato a NOTO il 20/01/1960 LELLI MANUELA nato a ARONA il 19/08/1962 avverso la sentenza del 05/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;

RITENUTO IN FATTO

1. Davide Cavaliere e Manuela Lelli ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che, in sede di rinvio e in parziale riforma della sentenza resa il 17 marzo 2016 dal Tribunale di Milano, ha condannato entrambi alla pena principale di anni due, mesi quattro di reclusione e alla pena accessoria ex art. 216, quarto comma, r.d. 16 marzo 1942, n. 267 per la durata di anni cinque, in ordine al reato di bancarotta fraudolenta c.d. impropria, ai sensi dell'art. 223, secondo comma, n. 2, legge fall., perché, quali membri del Consiglio di amministrazione presieduto dal coimputato Salvatore Cavaliere, avevano cagionato il fallimento della società Costruzioni Edil Milano, ponendo in essere operazioni dolose consistite nella sistematica omissione del versamento degli oneri previdenziali e tributari (fino ad accumulare un debito di circa euro 1.600.000,00 verso l'Erario, non adeguatamente iscritto nel bilancio del 2010), nonché riscrivendo nel bilancio del 2008 crediti fittizi per fatture da emettere per euro 364.890,00 nei confronti della Borgo Antico s.r.I., mai effettivamente emesse, occultando in tal modo le perdite del capitale sociale sin dall'anno 2008 e proseguendo nell'esercizio dell'attività senza adottare prescritti provvedimenti e incrementando il passivo.

La Corte di cassazione aveva annullato la sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Milano il 17 ottobre 2019 (con la quale era si:ata confermata la sentenza di primo grado), limitatamente alla statuizione sulle pene accessorie ex art. 216, quarto comma, legge fall., evidenziando l'illegalità della determinazione della pena nella misura fissa di anni dieci, a seguito della sentenza n. 222 del 2018 della Corte costituzionale, che ha stabilito l'illegittimità costituzionale della citata norma nella parte in cui stabilisce rigidamente l'indicazione di tale durata, anziché consentire al giudice di merito la determinazione della pena fino a un massimo di anni dieci.

2. I ricorrenti denunciano vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte territoriale non avrebbe determinato l'entità della pena accessoria nella misura minima, senza offrire sul punto alcuna valida motivazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono inammissibili. Giova evidenziare che nel giudizio di cassazione sono precluse al giudice di legittimità la rilettura di elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice di merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). Il Collegio, pertanto, condivide la linea interpretativa tracciata da questa Corte secondo la quale l'epilogo decisorio non può difatti essere invalidato da prospettazioni alternative che si risolvano in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148).

Nel caso in esame, le doglianze sollevate sono tese a sovrapporre un'interpretazione delle risultanze probatorie diversa da quella recepita dalla Corte territoriale, più che a denunciare un vizio rientrante in una delle categorie individuate dall'art. 606 cod. proc. pen. In particolare, il ricorrente non si confronta con il provvedimento impugnato, nella parte in cui la Corte di appello ha evidenziato che la ratic dell'intervento del giudice delle leggi era da individuare nell'esigenza di calibrare la sanzione accessoria in relazione alla concreta gravità oggettiva e soggettiva del fatto commesso, tenendo conto della specifica funzione della pena accessoria, appositamente e separatamente prevista in relazione al reato di bancarotta.

La Corte costituzionale, pertanto, ha evidenziato che la durata delle pene accessorie per le quali la legge stabilisce, in maniera non fissa, un limite di durata minimo e uno massimo, ovvero uno solo di essi, deve essere determinata in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. Nel caso di specie, il giudice di merito ha fornito sul punto una motivazione chiara e ineccepibile rideterminando in anni cinque la pena accessoria ex art. 216, quarto comma, legge fall., in ragione della ricostruzione dei fatti così come accertata con decisione coperta da giudicato, della ratio della sanzione di precludere all'imprenditore, che si era reso responsabile di un reato di bancarotta, l'esercizio di quelle attività sfociate nella commissione dei reati, in spregio agli interessi dei dipendenti, dei fornitori e dell'economia nazionale.

D'altronde, nessun vizio logico argomentativo è ravvisabile nella motivazione sviluppata alla dosimetria della pena accessoria. Il giudice della cognizione ha quindi esplicitato, con motivazione puntuale e adeguata, le ragioni per le quali ha ritenuto di applicare la predetta sanzione.2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle f. spese processuali e callanaridella somma di tremila eu?T1Cassa delle ammende. Così deciso il 10/02/2022 Il Consigliere estensor