Italian court dismisses appeal against execution judge's rejection of criminal continuation claim due to lack of unified criminal intent.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible, upholding the execution judge's rejection of the request to apply the rule of criminal continuation. The appellant argued that the judge failed to recognize a unified criminal design linking distinct offenses committed at different times and places. The court ruled that the record lacked evidence of premeditation connecting the crimes, as they differed in location, timing, and execution methods.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 81, comma 2, cod. pen.; Art. 671, cod. proc. pen.: The rule of criminal continuation requires a unified criminal design evidenced by chronological proximity, similar circumstances, and homogeneous violations; its absence precludes joining distinct offenses.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PRETE FRANCESCO nato a MONTALTO UFFUGO il 14/06/1961 avverso l'ordinanza del 12/07/2021 del TRIBUNALE di COSENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;
RITENUTO IN FATTO
1. Francesco Prete ricorre avverso l'ordinanza del 12 luglio 2021 del Tribunale di Cosenza che, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo:
1) al reato di riciclaggio, ai sensi dell'art. 648 bis cod. peli., commesso il 20 maggio 2013 in Rende, giudicato dalla Corte di appello di Catanzaro con sentenza del 10 dicembre 2019, definitiva il 2 febbraio 2021;
2) ai reati di truffa e calunnia, ai sensi degli artt. 640 e 368 cod. pen., commessi dal 21 maggio al 24 giugno 2011, giudicati dalla Corte di appello di Lecce con sentenza del 5 giugno 2019, definitiva il 14 ottobre 2020.
2. Il ricorrente denuncia erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il giudice dell'esecuzione, essendosi limitato ad evidenziare il lasso temporale tra i reati accertati, avrebbe omesso di considerare la sussistenza degli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso, tra i quali l'omogeneità del bene giuridico leso dai reati e l'omogeneità delle violazioni commesse.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile. Secondo il giudice dell'esecuzione, dalla lettura delle sentenze di merito si evinceva che i reati, disomogenei tra loro, erano stati commessi in luoghi e tempi diversi e con differenti modalità esecutive. Il giudice dell'esecuzione, poi, ha evidenziato che non vi erano agli atti elementi dai quali poter evincere che Prete, al momento della commissione del primo reato, aveva già deciso di commettere anche gli altri reati oggetto dell'istanza. Non vi era, pertanto, la sussistenza di quegli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso, che la giurisprudenza di legittimità ha individuato nella vicinanza cronologica tra i fatti nella causale, nelle condizioni di tempo, di luogo e nelle modalità delle condotte, nella tipologia dei reati, nel bene tutelato, nella omogeneità delle violazioni, (Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, Bonasera, Rv. 246838).
Il giudice dell'esecuzione, quindi, fornendo una decisione logica e coerente, ha evidenziato che i reati, commessi in tempi diversi e con modalità differenti, non potevano essere avvinti dal vincolo della continuazione.La Corte, pertanto, ritiene che il giudice dell'esecuzione abbia correttamente interpretato il parametro normativo di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen. e, con motivazione né apodittica né manifestamente illogica, ha fatto esatta applicazione dei suddetti condivisi principi / egiu PRP VM.(icr-1-J u,„.) 0/1.
2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila eurolIla cassa delle ammende. Così decis