Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 18783/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of lawyer signature required after August 2017 law change.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18783/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible de plano because it was filed personally by the applicant without a qualified lawyer's signature. The applicant, Alban Voka, challenged a surveillance court order expelling him from Italy, arguing for the acceptance of his opposition. The court ruled that since the appeal occurred after the 2017 reform, personal filing without a registered defense attorney is strictly prohibited under the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals filed personally by the interested party after August 3, 2017, are inadmissible unless signed by a defense attorney registered in the special roll of the Court of Cassation.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal personal filing lawyer signature requirement Code of Criminal Procedure defense attorney roll espulsione di familiari allontanamento malgrado rischio di persecuzione domanda d'asilo di cittadino albanese

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n.
Art. 616 cod. proc. pen.
103 del 2017, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
103 del 2017, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
(Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep.
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VOKA ALBAN nato il 10/03/1988 avverso l'ordinanza del 03/02/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO"aWrs-o—ìlTé--P-a-TG-) udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;

RITENUTO IN FATTO

1. Alban Voka ricorre avverso l'ordinanza del 3 febbraio 2021 del Tribunale di sorveglianza di Torino, che ha rigettato l'opposizione ex art. 16, comma 6, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 avverso il provvedimento del 20 aprile 2020, con il quale il Magistrato di sorveglianza di Cuneo aveva disposto la sua espulsione dal territorio dello Stato, quale sanzione alternativa alla detenzione.

2. Il ricorrente insiste per l'accoglimento dell'opposizione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso in esame è stato proposto personalmente dall'interessato il 16 febbraio 2021. Osserva il Collegio che sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato - e quindi anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333).

2. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata equamente in 3.000,00 euro, tenuto conto del fatto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e KIIIM22~52 della somma di tremila eLrroTJIa Cassa delle ammende. Così deciso il 10/02/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Domenico Fi rdalis