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Ordinanza — n. 18780/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to lack of new elements and procedural preclusion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18780/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the request merely reiterated a previously rejected application for alternative detention measures. The lower court had already denied the measure based on the convict's social danger, prior revoked benefits, and pending proceedings, finding no new facts to alter this assessment. Consequently, the court applied the principle of procedural preclusion, ruling that the identical issues without fresh evidence could not be re-examined.

Regesto Legislator

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Art. 666, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates a previously rejected request without presenting new elements or facts capable of altering the prior judicial evaluation.

Parole chiave

Generato dall'IA
procedural preclusion reiterative request alternative detention social danger assessment inadmissible appeal executory res judicata procedural economy riabilitazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 40151 del 19/04/2018, Avignone, Rv. 273650
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCIORILLI FABRIZIO nato a ROMA il 22/05/1975 avverso l'ordinanza del 16/06/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;

RITENUTO IN FATTO

1. Fabrizio Sciorilli ricorre avverso l'ordinanza del 16 giugno 2021 del Tribunale di sorveglianza di Roma, che ha rigettato la richiesta di applicazione della misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova in casi particolari, ai sensi dell'art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, relativamente alla pena di anni tre, mesi nove, giorni dodici di reclusione, di cui al provvedimento di esecuzione di pene concorrenti del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Viterbo del 23 marzo 2021.

2. Il ricorrente lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 94 T.U. stup. e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il Tribunale di sorveglianza avrebbe omesso di valutare la condotta tenuta dal condannato successivamente alla commissione di reati, circostanza essenziale in tema di affidamento terapeutico-riabilitativo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. Il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato che analoga isl:anza era stata già rigettata con provvedimento del 9 febbraio 2021, nel quale era stato rilevato che il profilo di pericolosità sociale del condannato non permettesse di concedere la misura alternativa alla detenzione richiesta, non reputandosi il soggetto affidabile, in forza delle condanne precedenti per reati commessi fino a epoca recente e in forza della sussistenza di procedimenti pendenti a suo carico e della revoca disposta nei suoi confronti di analoghi benefici concessi in relazione a precedenti titoli esecutivi.

Il beneficio in esame, infatti, era stato già in precedenza concesso per due volte a Sciorilli, ma in entrambi i casi era stato revocato. Il Tribunale di sorveglianza, quindi, preso atto dei precedenti penali e pendenti, ha evidenziato che non vi era agli atti alcun elemento sopravvenuto idoneo a determinare una diversa valutazione. Tale assunto si coniuga in modo coerente con il rilievo inerente la preclusione processuale, altrimenti definita come giudicato esecutivo, in relazione a cui si è precisato, da parte del più autorevole consesso di legittimità, che essa è rilevabile anche di ufficio, dalla stessa Corte di cassazione, giacché la stessa, ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., determina l'inammissibilità dell'istanza che sia meramente reiterativa di una domanda già esaminata e che si limiti a riproporre identiche questioni in assenza di nuovi elementi (Sez.

U, n. 40151 del 19/04/2018, Avignone, Rv. 273650).

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle fame spese processuali e EI:M~ della somma di tremila euriirgla cassa delle ammende. Così deciso il 10/02/2022 Il Consigl