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Ordinanza — n. 18778/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against execution order regarding criminal continuance under Art. 81 Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18778/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the execution judge correctly rejected the request for criminal continuance. The appellant argued for a continuous criminal progression, but the court found no evidence of a unified criminal plan linking the offenses. Consequently, the court affirmed the lower court's decision based on established legal principles regarding the continuity of crimes.

Regesto Legislator

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Art. 81, comma 2, cod. pen.; The execution judge may deny criminal continuance when factual elements such as chronological proximity and modus operandi fail to demonstrate a single criminal design.

Parole chiave

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criminal continuance Art. 81 Penal Code unified criminal plan execution proceedings Cassazione Roma mafia association procedural inadmissibility reato continuato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 81, comma 2, cod. pen.
Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 81 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 416 cod. pen.
al reato di associazione per delinquere, ai sensi dell'art. 416 cod. pen., commesso fino al mese di dicembre 2001 in Palermo, giudicato dal Tribunale di Palermo con sentenza del 23 dicembre 2010, definitiva il 10 aprile 2015;
Art. 416 bis cod. pen.
al reato di associazione per delinquere, ai sensi dell'art. 416 cod.
art. 671 cod. proc. pen
Gaetano Maranzano ricorre avverso l'ordinanza del 12 marzo 2021 della Corte di appello di Palermo che, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo:
art. 416 cod. pen
al reato di associazione per delinquere, ai sensi dell'art. 416 cod. pen., commesso fino al mese di dicembre 2001 in Palermo, giudicato dal Tribunale di Palermo con sentenza del 23 dicembre 2010, definitiva il 10 aprile 2015;
art. 81 cod. pen
Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 81 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, Bonasera
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARANZANO GAETANO nato a PALERMO il 29/0.1./1966 avverso l'ordinanza del 12/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;

RITENUTO IN FATTO

1. Gaetano Maranzano ricorre avverso l'ordinanza del 12 marzo 2021 della Corte di appello di Palermo che, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo:

1) al reato di associazione per delinquere, ai sensi dell'art. 416 cod. pen., commesso fino al mese di dicembre 2001 in Palermo, giudicato dal Tribunale di Palermo con sentenza del 23 dicembre 2010, definitiva il 10 aprile 2015;

2) al reato di associazione per delinquere di tipo mafioso, ai sensi dell'art.416 bis cod. pen., commesso dal 22 gennaio 2008 al mese di ottobre 2012 in Palermo, giudicato dalla Corte di appello di Palermo con sentenza del 17 maggio 2016, definitiva il 24 ottobre 2017.

2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 81 cod. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di considerare che i reati erano stati commessi in un arco temporale continuo, in regime di progressione criminale, con condotte eterogenee.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. Correttamente il giudice dell'esecuzione ha evidenziatc che dalla lettura delle sentenze di merito si evinceva che i reati erano stati commessi in un amplissimo arco temporale, in difetto di qualsiasi concreto elemento che deponesse a favore dell'esistenza di un unitario programma criminoso. Non vi era, pertanto, la sussistenza di più di quegli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso, che la giurisprudenza di legittimità ha individuato nella vicinanza cronologica tra i fatti, nelle modalità delle condotte, nella tipologia dei reati, nel bene tutelato, nella omogeneità delle violazioni, nella causale, nelle condizioni di tempo e di luogo (Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, Bonasera, Rv. 246838).

Il giudice dell'esecuzione, quindi, fornendo una decisione logica e coerente, ha evidenziato che i reati, commessi in tempi diversi e con modalità differenti, non potevano essere avvinti dal vincolo della continuazione. La Corte, pertanto, ritiene che il giudice dell'esecuzione abbia correttamente interpretato il parametro normativo di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen.e, con motivazione né apodittica né manifestamente illogica, abbia fatto esatta applicazione dei suddetti condivisi principi.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente i31 pagamento delle ert,bnA spese processuali e 111:3zEr.ctitreinnt9 della somma di tremila eur6YJla Cassa delle ammende. Così deciso il