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Ordinanza — n. 18772/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of continuity between distinct fraudulent bankruptcy crimes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18772/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, rejecting the request to apply the rule of continuity under Article 671 of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued that two separate acts of fraudulent bankruptcy should be treated as a continuous crime based on similar methods and shared individuals. The court ruled that the crimes occurred at different times with distinct execution modes, failing to meet the required criteria for continuity established by Supreme Court precedent.

Regesto Legislator

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Art. 671 c.p.p.; Art. 81 c.p.: The rule of continuity requires a close chronological proximity and homogeneous execution modes; distinct temporal gaps and different criminal methods preclude joining separate fraudulent bankruptcy offenses into a single continuous crime.

Parole chiave

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continuity of crimes fraudulent bankruptcy execution modes chronological proximity inadmissible appeal judicial execution distinct offenses truffa in materia di credito

Disposizioni normative citate

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Art. 671 c.p.p.
Mauro Guerretta ricorre avverso l'ordinanza del 14 luglio 2021 della Corte di appello di Venezia che, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod.
Art. 81 c.p.
La Corte, quindi, ritiene che il giudice dell'esecuzione abbia correttamente interpretato il parametro normativo di cui all'art. 81, secondo comma, cod.
Art. 616 c.p.p.
Ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 666 c.p.p.
Il ricorrente, evidenziando che l'avviso di fissazione dell'udienza del 14 luglio 2021 gli fosse stato notificato solo il 7 luglio 2021, in violazione dell'art. 666, comma 3, cod.
art. 671 cod. proc. pen
Mauro Guerretta ricorre avverso l'ordinanza del 14 luglio 2021 della Corte di appello di Venezia che, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo:
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, Bonasera, Rv. 246838
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUERRETTA MAURO nato a CARBONERA il 04/03/1960 avverso l'ordinanza del 14/07/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;

RITENUTO IN FATTO

1. Mauro Guerretta ricorre avverso l'ordinanza del 14 luglio 2021 della Corte di appello di Venezia che, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo:

1) al reato di bancarotta fraudolenta, ai sensi dell'art. 216 r.d. 16 marzo 1942, n. 267, commesso il 5 giugno 2000 in Milano, giudicato dalla Corte di appello di Milano con sentenza del 19 marzo 2008, definitiva il 4 novembre 2008;

2) al reato di bancarotta fraudolenta, ai sensi dell'art. 216 legge fall., commesso il 9 agosto 2010 in Treviso, giudicato dalla Corte di appello di Venezia con sentenza del 13 giugno 2018, definitiva il 13 febbraio 2020.

2. Il ricorrente, evidenziando che l'avviso di fissazione dell'udienza del 14 luglio 2021 gli fosse stato notificato solo il 7 luglio 2021, in violazione dell'art. 666, comma 3, cod. proc. pen., articola tre motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo denuncia vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il giudice dell'esecuzione, pur avendo evidenziato la sistematicità delle violazioni e le abitudini programmate di vita del condannato ispirate alla consumazione degli illeciti, avrebbe in maniera illogica rigettato la richiesta, dopo essersi limitato a rilevare l'assenza di unicità sotto il profilo territoriale e cronologico. 2.2.

Con il secondo motivo, lamenta vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il giudice dell'esecuzione avrebbe in maniera errata affermato che nessuna delle persone coinvolte nel programma criminoso di cui alla prima vicenda processuale figurava anche tra i soggetti coinvolti nell'a seconda vicenda di bancarotta fraudolenta. Dagli atti di causa, infatti, si evincerebbe che Giovanni Genova aveva affermato che la società di cui era amministratore aveva intrattenuto relazioni economiche con entrambe le società riferibili al condannato. 2.3.

Con il terzo motivo, denuncia vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di considerare che le condotte accertate dai giudici della cognizione fossero del tutto omogenee tra loro, posto che identiche erano state le modalità esecutive, così come i fini e le condizioni nelle quali le azioni delinquenziali erano state poste in essere con l'ausilio degli stessi soggetti.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. Il giudice dell'esecuzione ha evidenziato in modo ineccepibile che dalla lettura delle sentenze di merito si evinceva che i reati erano stati commessi a distanza di tempo tra loro.

In particolare, il reato sub 1 (avente a oggetto una società dichiarata fallita con provvedimento del 9 agosto 2010 del Tribunale di Treviso) era stato commesso con condotta distrattiva posta in essere tra il 2008 e il 2010, mentre il reato sub 2 (avente a oggetto una società dichiarata fallita con provvedimento del 5 giugno 2000 dal Tribunale di Milano) era stato commesso tra il 1998 e il 2000. Le due modalità esecutive delle condotte, inoltre, erano state diverse tra loro, posto che la Corte di appello di Milano aveva accertato che Guerretta, quale concorrente esterno in veste di amministratore di fatto di una società terza, la SBI s.r.I., con funzioni di collegamento tra quest'ultima società, quella fallita a la Autobank s.r.I., aveva distratto le anticipazioni fraudolentemente conseguite dai responsabili della Ibiesse presso società di factoring e banche a seguito di presentazione di titoli allo sconto e fatture per operazioni inesistenti di vendita di centinaia di furgoni blindati apparentemente ceduti da SBI s.r.l.

La Corte di appello di Venezia, invece, aveva accertato che Guerretta, oltre ad aver commesso un'ipotesi di bancarotta documentale, aveva distratto, quale amministratore di fatto della IAS Italia Allestimenti Speciali s.r.l. somme di denaro prelevate in contanti dal conto bancario della società fallita, per avere effettuato bonifici bancari dai conti della società verso quelli dei suoi familiari, per i quali aveva emesso assegni bancari dalla società fallita in favore di terzi soggetti risultati non aver avuto alcun rapporto commerciale con la IAS s.r.l. e per aver emesso assegni in favore della società fallita, successivamente girati ad un terzo soggetto senza alcun apparente sottostante rapporto commerciale.

Non vi era, pertanto, la sussistenza di a<12,6.1no degli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso, che la giurisprudenza di legittimità ha individuato nella vicinanza cronologica tra i fatti, nella causale, nelle condizioni di tempo, di luogo e nelle modalità delle condotte, nella tipologia dei reati, nel bene tutelato, nella omogeneità delle violazioni (Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, Bonasera, Rv. 246838). La Corte, quindi, ritiene che il giudice dell'esecuzione abbia correttamente interpretato il parametro normativo di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen. a nulla rilevando che lo stesso ha erroneamente evidenziato che nessuna delle società o delle persone coinvolte nel programma criminoso di cui alla prima vicenda processuale figurasse tra i soggetti coinvolti nella seconda vicenda.

Tale circostanza, infatti, non è idonea a scalfire la logica e coerente motivazione offerta dal giudice di merito, il quale ha puntualmente evidenziato che i reati, commessi in tempi diversi e con modalità differenti, non potevano essere avvinti dal vincolo della continuazione.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle FIY Vrb: spese processuali e riC3M221 della somma di tremila euagi—Cassa delle ammende. Così deciso il 10/02/2022 Il Consigliere estensore Il P