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Ordinanza — n. 18767/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for commutation of life sentence due to lack of specific grounds and procedural requirements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18767/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible for failing to meet specific procedural requirements under Article 591 of the Criminal Procedure Code. The appellant argued that the execution judge erred by not considering the commutation of the life sentence as a remedy for constitutional violations, yet the court found the arguments generic and unrelated to the specific grounds for inadmissibility in the lower decision. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and fines.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are generic or lack a specific correlation with the reasons for the lower court's decision, thereby failing to demonstrate the illegality of the contested ruling.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds specificity requirement commutation of sentence procedural costs execution judge constitutional review esecuzione delle pene

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
230751), che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. all'inammissibilità del ricorso (Sez.
Art. 616 cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 22 cod. pen.
Art. 73, secondo comma, cod. pen.
Art. 3 Cost.
Art. 27 Cost.
Art. 78 cod. pen.
Art. 665 e ss. cod. proc. pen.
art. 78 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 4521 del 20/01/2005, Orrù
In tal senso, rientra nell'ipotesi della genericità del ricorso, non solo la aspecificità dei motivi stessi, ma anche la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione (Sez. 1, n. 4521 del 20/01/2005, Orrù, Rv.
Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta
all'inammissibilità del ricorso (Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv.
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRISAFULLI FRANCESCO nato a CATANIA il 16/04/1963 avverso l'ordinanza del 30/07/2021 del TRIBUNALE di CUNEOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;

RITENUTO IN FATTO

1. Francesco Crisafulli ricorre avverso l'ordinanza del 30 luglio 2021 del Tribunale di Cuneo che, quale giudice dell'esecuzione, ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta di commutazione della pena dell'ergastolo, di cui alla sentenza della Corte di appello di Catania definitiva il 9 luglio 2021. Crisafulli aveva evidenziato che tale pena fosse contraria alla Costituzione e alla giurisprudenza CEDU, a nulla rilevando che il condannato avrebbe potuto ottenere la libertà condizionale dopo ventisei anni di detenzione. 2.1. Il ricorrente lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di considerare che l'incidente di esecuzione era l'unico rimedio possibile che aveva il condannato per chiedere l'adeguamento della pena a lui inflitta ai criteri di cui all'art. 78 cod. pen.

Secondo il ricorrente, infatti, gli artt. 22 e 73, secondo comma, cod. pen. violerebbero gli artt. 3 e 27 Cost. 2.2. Con motivi aggiunti, il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, evidenziando che il giudice dell'esecuzione poteva essere investito della richiesta, essendo l'unico giudice competente a decidere su ogni questione relativa alla legale giuridicità del titolo esecutivo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. Giova evidenziare che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. In tal senso, rientra nell'ipotesi della genericità del ricorso, non solo la aspecificità dei motivi stessi, ma anche la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione (Sez. 1, n. 4521 del 20/01/2005, Orrù, Rv. 230751), che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. all'inammissibilità del ricorso (Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634).In particolare, il requisito della specificità implica, per la parte impugnante, l'onere non solo di indicare con esattezza i punti oggetto di gravame, ma di spiegare anche le ragioni per le quali si ritiene ingiusta o contra legem la decisione, all'uopo evidenziando, in modo preciso e completo, anche se succintamente, gli elementi che si pongono a fondamento delle censure.

Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte ritiene che il ricorso non possa essere accolto in sede di legittimità. Ci si limita a denunziare il vizio, senza indicare le ragioni delle pretese illogicità o della ridotta valenza dimostrativa degli elementi argomentativi, e ciò a fronte di una puntuale esposizione degli elementi in fatto e in diritto fondanti la declaratoria di inammissibilità, contenute nella decisione impugnata, con cui il ricorrente non si confronta. In particolare, il ricorrente non si confronta con il provvedimento impugnato, nella parte in cui il giudice dell'esecuzione hai evidenziato che l'istanza fosse manifestamente infondata, non essendo prevista dall'ordinamento la possibilità di sollevare una questione di legittimità costituzionale in relazione a sentenze divenute irrevocabili.

Inoltre, secondo il giudice dell'esecuzione, l'incidente di esecuzione non poteva essere proposto ai sensi degli artt. 665 e ss. cod. proc. pen., poiché non vi era stata una sentenza della Corte costituzionale che avesse dichiarato l'incostituzionalità delle norme richiamate nell'istanza.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al r)a amento delle i,' ffif ir. spese processuali e elEMInsartiUn) della somma di tremila eur'4fa Cassa delle ammende. Così deciso il 10/02/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Domenico Fi