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Ordinanza — n. 18643/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 18643/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18643/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Casella Pietro, nato a Caserta il 19/4/1953 avverso la sentenza del 4/5/2021 della Corte di appello di Napoli visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di appello sulla scorta degli elementi probatori dei quali si propone una rilettura; che è manifestamente infondato, in presenza della sospensione del termine di prescrizione per gg. 318, la dedotta prescrizione e irrilevante la sua decorrenza dopo la pronuncia della sentenza impugnata;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 18643/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 318, la dedotta prescrizione e irrilevante la sua decorrenza dopo la pronuncia della sentenza impugnata;

Parole chiave

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ritardo ingiustificato dell'azione penale restituzione del termine scaduto motivi di cassazione asserzione difendibile ricorso per cassazione deposizione inattendibile
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Casella Pietro, nato a Caserta il 19/4/1953 avverso la sentenza del 4/5/2021 della Corte di appello di Napoli visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di appello sulla scorta degli elementi probatori dei quali si propone una rilettura; che è manifestamente infondato, in presenza della sospensione del termine di prescrizione per gg. 318, la dedotta prescrizione e irrilevante la sua decorrenza dopo la pronuncia della sentenza impugnata;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 aprile 2022 Il Consigliere estensore Il Pred nte Emilia