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Ordinanza — n. 18634/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeals as inadmissible for non-arguable reasons regarding plea bargain sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18634/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals by two defendants inadmissible de plano for being based on non-arguable grounds. The defendants challenged a plea bargain sentence, arguing against the court's reliance on Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that citing this article is sufficient to establish the exclusion of acquittal grounds, rendering further analysis unnecessary.

Regesto Legislator

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Art. 129 c.p.p.; The court's reference to Article 129 of the Code of Criminal Procedure in a plea bargain judgment is sufficient to demonstrate the verification and exclusion of acquittal grounds, without requiring additional detailed examination.

Parole chiave

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inadmissible appeals plea bargain sentencing non-arguable grounds Article 129 c.p.p. de plano dismissal acquittal grounds procedural economy stato di bisogno

Disposizioni normative citate

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Art. 129 c.p.p.
E' pacifico nella giurisprudenza di legittimità che nella motivazione della sentenza di patteggiamento il richiamo all'art. 129 cod.
art. 129 cod. proc. pen
E' pacifico nella giurisprudenza di legittimità che nella motivazione della sentenza di patteggiamento il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 15927 del 01/04/2015, Benedetti
- come nel caso di specie è avvenuto - è sufficiente a far ritenere che il giudice abbia verificato ed escluso la presenza di cause di proscioglimento, non occorrendo ulteriori e più analitiche disamine al riguardo (così, tra le tante, Sez. 6, n. 15927 del 01/04/2015, Benedetti, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA Sui ricorsi proposti da: Hudorovic Dylan, n. a Segrat il 1/11/1998 Dossena Shina Jamaica, nata a Segrate il 13/2/1998 avverso la sentenza del 4/10/2021 del Tribunale di Milano visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i ricorsi (proposti con un comune atto di impugnazione) devono essere dichiarati inammissibili con procedura de plano perché proposti per motivi non deducibili. E' pacifico nella giurisprudenza di legittimità che nella motivazione della sentenza di patteggiamento il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen. - come nel caso di specie è avvenuto - è sufficiente a far ritenere che il giudice abbia verificato ed escluso la presenza di cause di proscioglimento, non occorrendo ulteriori e più analitiche disamine al riguardo (così, tra le tante, Sez. 6, n. 15927 del 01/04/2015, Benedetti, Rv. 263082) tanto più che nella sentenza impugnata, fin dal capo di imputazione, sono individuati precisi elementi di fatto che rinviano alle illecite condotte di resistenza sulle quali gli imputati hanno concordato nella richiesta di applicazione pena;Rilevato che consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare come in dispositivo.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 aprile 2022 Il Consigliere rei. ore Il Pre