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Ordinanza — n. 18629/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to inconsistent request for leniency after settlement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18629/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Mountassar Ben Babis inadmissible de plano. The appellant requested a specific penalty application that contradicted his prior agreement on the sanctioning treatment and general mitigating circumstances. The court ruled that such a request presupposes consent to the penalty, making it incompatible with the existing settlement.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 166 c.p.p.: A request for a specific penalty application submitted by the defendant after a settlement is inadmissible as it presupposes consent to the penalty treatment, contradicting the agreed sanctioning framework.

Parole chiave

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inadmissible appeal de plano settlement agreement consistency penalty application request consent to sanction mitigating circumstances coazione penale cooperazione all'adempimento favoreggiamento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 166 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Mountassar Ben Babis, nato in Tunisia il 21/7/1994 avverso la sentenza del 26/10/2021 del Tribunale di Bologna visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto per motivi non deducibili afferenti alla omessa motivazione sul trattamento sanzionatorio e applicazione delle circostanze attenuanti generiche, dunque su argomenti incompatibili con l'awenuto concordato sanzionatorio, cioè su una richiesta di applicazione di pena proveniente dallo stesso ricorrente e tale da presupporre il suo consenso in ordine al trattamento penale;

Rilevato che consegue la condanna del ricorrente al pa gamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima e quo determinare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 aprile 2022 Il Consigliere reltoe Il Pre idente Emilia Anna