Italian Court dismisses appeal against non-appealable prosecution dismissal decree due to procedural inadmissibility.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible on procedural grounds, ruling that the challenged prosecution dismissal decree was not subject to cassation review. The appellant argued the decision lacked proper motivation regarding notification, but the court noted the appellant had already received the notice and filed an opposition that was rejected. Consequently, the court held that converting the appeal into a formal complaint was impossible because the original act was intrinsically inadmissible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 410, comma 5-bis c.p.p.; Art. 410-bis c.p.p.: An appeal against a prosecution dismissal decree is inadmissible if the decree is not appealable to the Court of Cassation, preventing its conversion into a formal complaint.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto dalla persona offesa: Stefano Ciuffetelli, nato a L'Aquila il 12/7/1978 avverso l'ordinanza del 15/6/2021 del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminati i motivi del ricorso e la memoria del ricorrente pervenuta il 27 aprile 2022; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso è inammissibile, perché proposto avverso un provvedimento (il decreto di archiviazione) non ricorribile per cassazione né altrimenti impugnabile in relazione al denunciato vizio di motivazione, estraneo al perimetro dei vizi che possono essere oggetto di reclamo dinanzi al Tribunale ai sensi dell'art. 410, comma 5 -bis cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 18847 del 06/03/2018, P.O. in proc.
Panzani, Rv. 272932) a cura della persona offesa che non abbia ricevuto notifica dell'avviso della richiesta di archiviazione; Rilevato che dal decreto impugnato emerge, peraltro, che tale avviso la parte aveva ricevuto e che aveva proposto opposizione, rigettata dal giudice per le indagini preliminari;Considerato che la inammissibilità originaria dell'atto di impugnazione, intrinsecamente inidoneo ad attivare il mezzo di impugnazione, determina la impossibilità di conversione in reclamo ai sensi dell' art. 410-bis cod. proc. pen., poiché la conversione è riconosciuta in conformità al principio generale della conservazione degli atti giuridici, in quanto validi, e del "favor impugnationis" conseguente;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 aprile 2022 Il Consigliere est Il Pr