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Ordinanza — n. 18625/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because acquittal is not a ground for cassation under Italian law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18625/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Kepi Selion's appeal inadmissible de plano for failing to meet statutory requirements. Selion argued for a retrial based on the lack of acquittal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure, but the Court found this ground does not justify a cassation appeal. Consequently, the appeal was rejected, and Selion was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 129 c.p.p.; Art. 363 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible when the sole ground is the absence of an acquittal, as this specific circumstance is excluded from the list of admissible grounds for cassation.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility acquittal requirement Article 129 Code of Criminal Procedure Article 363 Code of Criminal Procedure procedural costs award de plano rejection criminal appeal grounds domanda d'asilo di cittadino etiope

Disposizioni normative citate

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Art. 129 c.p.p.
Art. 363 c.p.p.
art. 129 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Kepi Selion, cui 05SB4OX nato in Albania il 13/10/1990 avverso la sentenza del 5/11/2021 del Tribunale di Como visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto per motivi non consentiti (il mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.) che esula dal novero di quelli per i quali è previsto il ricorso per cassazione; Rilevato, che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 aprile 2022 Il Consigliere este or Il Prè,5i ente Emilia Anna Gi da DEPOSITATA Giorgi Fidelbo IN CANCELLERIAIL CA