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Ordinanza — n. 18624/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to mere factual complaints and lack of legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18624/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Roberto Sorrentino inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant's arguments were rejected because they consisted solely of factual grievances rather than legal errors, focusing on the alternative evaluation of evidence provided by the victim. The court ruled that the lower court's assessment of the victim's statements was not manifestly illogical and that the appellant's assertions regarding the absence of violent conduct were unsubstantiated.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, n. 1 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: Appeals in the interest of law are inadmissible when they consist merely of factual complaints or assertive claims lacking legal foundation, as the merits of the case are reserved for the court of first instance.

Parole chiave

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inadmissible appeal mere factual complaints interest of law victim's statements manifestly illogical motivazione inadeguata delle censure costituzionali censura dell'accertamento dei fatti reati violenti

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, n. 1 c.p.p.
Art. 366 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Sorrentino Roberto, nato a Sarno il 29/1/1974 avverso la sentenza del 21/6/2021 della Corte di appello di Salerno visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto ed incentrati sulla richiesta di valutazione alternativa delle fonti di prova costituite dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa dal reato, oggetto di valutazione da parte dei giudici di merito con argomentazioni non manifestamente illogiche e censurate nel ricorso con affermazioni del tutto assertive sulla insussistenza di una condotta violenta ed oppositiva dell'imputato;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 aprile 2022 Il Consiglii estensore Il Pridente Emilia A iordano Giorgi Fidelbo DEP 0.5gTATA CANCEU_ER