Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to mere factual complaints and repetition of lower court reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Domenico D'Ano inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued against the appellate court's conviction regarding stolen vehicle engines, but the court found his arguments were merely expressions of dissatisfaction and repetitive of issues already thoroughly examined. Consequently, the court rejected the appeal because the grounds did not meet the strict requirements for admissibility in a final review proceeding.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals in final review proceedings are inadmissible if they consist solely of mere complaints regarding facts or merely reproduce arguments already adequately examined and dismissed by the lower court with correct legal reasoning.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'Ano Domenico, nato a Melito il 13/12/1942 avverso la sentenza del 16/9/2021 della Corte di appello di Napoli visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata) che ha esaminato ed esplicitato le ragioni della riferibilità all'imputato della condotta di cui all'art. 648 cod. pen. - con riferimento all'acquisto dei motori recanti il numero di matricola abraso - valorizzando la contestualità della detenzione dei motori con le attività di riciclaggio dei veicoli in cui anche l'imputato era intento al momento della perquisizione e la esclusiva disponibilità in capo all'imputato del capannone in cui l'imputato era intento al lavoro e, quindi, la stretta connessione del presupposto acquisto della merce con l'attività svolta dall'imputato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 aprile 2022 Il Consigliere est sore Il Presi ente Emilia Anna Gior Giorgi Fidelbo DEPOSiTATA IN C ELLERIA 1 A