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Ordinanza — n. 18617/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to mere factual complaints and lack of legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18617/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a lower court's finding that the defendant lacked mental capacity to understand or will, arguing against the exclusion of such capacity. The court rejected these arguments because they constituted mere factual complaints and were identical to the criticisms already examined and excluded by the Court of Appeal based on expert reports.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 364, n. 1 c.p.p.: Appeals in the interest of law are inadmissible if they consist solely of factual complaints or reproduce criticisms already examined by the lower court without new legal grounds.

Parole chiave

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inadmissible appeal mere factual complaints mental capacity exclusion interest of law repetitive criticisms procedural costs expert reports affezioni psichiche

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 364, n. 1 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Pagani Marco, nato a Latina il 15/4/1998 avverso la sentenza del 7/9/2021 della Corte di appello di Roma visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e riproduttivi di censure, sul dedotto vizio di mente dell'imputato tale inficiarne grandemente o escluderne la capacità di intendere e di volere, esaminate dalla Corte di appello ed escluse sulla scorta delle risultanze delle perizie in atti;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 aprile 2022 Il Consigliere estensore Il Preidente Emilia Anna Giordano Giorgl) Fidelbo DEPOSITATA IN CANCELLERIAIL CANCEL .