Italian Court dismisses appeal as mere factual complaints lacking legal merit under criminal procedure law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against the lower court's findings on the psychological element of the crime and sentencing excessiveness. The court rejected these claims because they constituted mere factual complaints rather than legal arguments, having already been properly evaluated by the appellate judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.: Appeals in the interest of law are inadmissible if they consist solely of mere complaints on facts or are merely reproductions of arguments already adequately examined and dismissed by the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Branciforte Paolo, nato a Catania il 12/12/1982 avverso la sentenza del 15/7/2021 della Corte di appello di Catania visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che ha compiutamente motivato, in presenza del constatato allontanamento dell'imputato dal luogo ove era ristretto agli arresti domiciliari, la sussistenza dell'elemento psicologico del reato, integrato dal dolo generico, e le questioni poste in appello relative al trattamento sanzionator sull'eccessività della pena, diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche e omessa esclusione della recidiva;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 aprile 2022 Il Consiglr estensore Il Pres.dente /-‘ Emilia Ana rdano Giorg Fidelbo -iTe: P 0 s TATA IN CANCELLER