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Ordinanza — n. 18612/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for mere factual complaints and lack of legal specificity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18612/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against the lower court's findings on criminal liability and justification, but the Court rejected these as mere factual complaints unsuitable for a review of legality. Furthermore, the Court found the arguments regarding specific legal aggravations and recidivism to be legally unfounded and lacking specificity.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 393-bis c.p.; Art. 576 c.p.: Appeals in the stage of legality are inadmissible if they consist merely of factual complaints or lack specific legal arguments, requiring the appellant to propose concrete legal grounds rather than re-evaluating the evidence.

Parole chiave

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appeal inadmissibility stage of legality factual complaints criminal liability recidivism aggravation legal specificity court costs condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 393-bis c.p.
Considerato che il secondo motivo di ricorso, diretto a contestare la correttezza della motivazione con la quale si è ritenuta insussistente la causa di giustificazione di cui all'art. 393- bis cod.
Art. 576 c.p.
6 della sentenza impugnata) Ritenuto inoltre privo di fondamento giuridico, sulla base concreta prospettazione in fatto, il quarto motivo di ricorso con il quale il ricorrente chiede di escludere la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 576 comma 1, 5 bis cod.
art. 393- bis cod. pen
Considerato che il secondo motivo di ricorso, diretto a contestare la correttezza della motivazione con la quale si è ritenuta insussistente la causa di giustificazione di cui all'art. 393- bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 57234 del 09/11/2017
pen., in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, n. 57234 del 09/11/2017 Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Darry Ali; nato in Marocco il 19/3/1998 avverso la sentenza del 8/7/2021 della Corte di appello di Catania visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per i reati di resistenza e lesioni, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e volto a suggerire un'autonoma valutazione delle fonti di prova analizzate nelle sentenze di merito;

Considerato che il secondo motivo di ricorso, diretto a contestare la correttezza della motivazione con la quale si è ritenuta insussistente la causa di giustificazione di cui all'art. 393- bis cod. pen., è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 6 della sentenza impugnata) Ritenuto inoltre privo di fondamento giuridico, sulla base concreta prospettazione in fatto, il quarto motivo di ricorso con il quale il ricorrente chiede di escludere la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 576 comma 1, 5 bis cod. pen., in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, n. 57234 del 09/11/2017 Rv. 272203), correttamente applicato alla fattispecie concreta;

Considerato, infine, che il quarto motivo di ricorso, che contesta la ritenuta sussistenza della recidiva, è manifestamente infondato in presenza di adeguata valutazione della Corte di merito sul giudizio di accresciuta pericolosità dei fatti, in relazione alle pregresse condanne; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

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