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Ordinanza — n. 18611/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waiver of generic mitigating circumstances in second instance. The Court held that the power of disposition under Art. 599-bis CPP precludes reviewing waived issues in cassation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18611/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities, ruling that the appellant waived the right to contest generic mitigating circumstances during the second instance. The appellant argued a lack of motivation regarding these mitigating factors, but the Court noted that the agreement on the penalty under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure creates preclusive effects for the entire proceedings, including cassation. Consequently, the Court dismissed the appeal and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p. The power of disposition granted to the parties under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure limits the cognizance of the second-instance judge and produces preclusive effects on the entire procedural development, including the cassation trial, rendering appeals concerning waived issues inadmissible.

Parole chiave

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waiver of appeal power of disposition generic mitigating circumstances preclusive effects inadmissible appeal second instance waiver cassation preclusion rinuncia al dibattimento orale

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
272389); ritenuto che l'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5- bis, cod.
Art. 616 c.p.p.
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
art. 599-bis cod. proc. pen
art. 616 c.p
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018
non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Rv.
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv.
Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018
272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCOGNAMIGLIO GIOVANNI nato a NAPOLI il 18/04/1992 avverso la sentenza del 08/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso7fe parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Rilevato che la Corte di appello di Napoli con la sentenza impugnata, accogliendo la richiesta di concordato sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen., con rinuncia agli altri motivi di appello, in riforma della sentenza del Tribunale di Napoli, ha rideterminato la pena inflitta al ricorrente per i reati di cui agli artt.110,337 cod. pen. riducendola nella misura concordata di mesi dieci di reclusione; ritenuto che il ricorrente, nel dedurre, peraltro, in termini del tutto generici, vizio di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche, trascura di considerare che il ricorso per cassazione concernente questioni a cui l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello è inammissibile perché il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599 bis cod. proc. pen. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Rv. 2731940;

Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389); ritenuto che l'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389). rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29/04/2022 Il Consigl ere estens