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Ordinanza — n. 18610/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to mere factual complaints lacking legal argumentation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18610/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the grounds relied on were merely factual complaints without legal argumentation. The appellant argued against the lower court's finding of dangerous driving based on alternative interpretations of witness statements, which the court rejected as irrelevant. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 370 c.p.p.: Appeals in the interest of law must be based on legal grounds, not mere factual complaints; appeals consisting solely of dissatisfaction with factual findings or alternative evaluations of evidence without legal reasoning are inadmissible.

Parole chiave

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admissibility of appeal mere factual complaints dangerous driving Court of Cassazione legal argumentation requirement contravvenzione alla circolazione controllo della commisurazione della pena inchiesta per reati di droga

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 370 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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S.U. n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266
S.U. n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Miarelli Benito, nato a Pannarano il 13/2/1967 avverso la sentenza del 9/2/2021 della Corte di appello di Napoli visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto sviluppate sulla scorta di un'alternativa valutazione delle risultanze di prova derivanti dalle dichiarazioni rese dai verbalizzanti e senza un effettivo confronto con gli elementi posti a fondamento della sentenza richiamando giurisprudenza affatto pertinente (il mero divincolarsi all'atto del controllo);

Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito che hanno evidenziato la natura minatoria della condotta di guida dell'imputato nella fase in cui, intimatogli di fermarsi, non arrestava la marcia del veicolo ma, per quel che rileva, si dava alla fuga con7--- \ ‘,) una condotta di guida risultata pericolosa per la incolumità degli agenti e degli altri utenti della strada (fra queste, guidava senza tenere la destra); irrilevante, stante la inammissibilità del ricorso e quindi la sua inidoneità a dare luogo ad un valido rapporto di impugnazione, la prescrizione del reato intervenuta in epoca successiva alla pronuncia della sentenza impugnata (cfr.

S.U. n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 marzo 2022 Il Consigliere estensore Il Presrpente Emilia Anna Giorno Giori Fidelbo DEPOSITATA IN CANCELL