Italian court dismisses appeal as generic; penalty reduction for combined crimes upheld.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to the generic nature of the criticism regarding the specific reasons for the sentence. The appellant argued that the combined punishment for burglary and attempted extortion was insufficiently justified compared to the first instance ruling. The court rejected this, finding the penalty reduction consistent with material concurrence rules and the gravity of the facts as evaluated in the lower court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 59 c.p.; The appeal is inadmissible if the criticism lacks specificity regarding the reasons for the penalty determination, and the sentence applied under material concurrence rules is substantively reduced compared to the initial judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARDELLICCHIO BRUNO nato a BATTIPAGLIA il 14/03/1972 avverso la sentenza del 25/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; ritenuto che il motivo relativo alla omessa specificazione delle ragioni che hanno giustificato la determinazione della pena di mesi 6 di reclusione ed euro 200 di multa, a seguito della ravvisata continuazione tra i reati di furto in abitazione (capo A) e tentata estorsione (capo B) è inammissibile per genericità della censura; rilevato che la pena determinata a seguito del riconoscimento della continuazione pari ad anni tre di reclusione ed euro 800 di multa è risultata sensibilmente ridotta rispetto a quella irrogata dal primo giudice applicando le regole del concorso materiale dei reati (anni tre e mesi dieci ed euro 1000); ritenuto che la pena è stata determinata con implicito riferimento ai criteri che hanno indotto il primo giudice ad applicare per il reato (più grave) di cui al capo A una pena base pressochè identica, e che l'aumento per continuazione con il reato meno grave di cui al capo B di mesi 6 ed euro 200, appare in linea con la valutazione espressa in punto di gravità del fatto e di pericolosità dell'imputato nel precedente grado di giudizio, potendosi ritenere richiamate le ragioni a sostegno della quantificazione della pena-base; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 aprile 2022 Il P idente Giorgit Fidelbo DEPOSITATA IN CANCELLERIA 1