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Ordinanza — n. 18607/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to mere factual complaints and procedural defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18607/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The court ruled that the grounds raised were merely factual complaints rather than legal arguments, and they were already adequately examined by the lower court. Additionally, the court noted that the appeal failed to introduce new causes of non-punishment that were not properly deduced in the prior instance.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 360, n. 4 c.p.p.: Appeals in the interest of law are inadmissible if they consist solely of mere factual complaints or are merely reproductions of arguments already rejected by the court of first instance.

Parole chiave

Generato dall'IA
admissibility of appeal mere factual complaints interest of law procedural defects reproductive arguments riesame dell'entità pena revisione della sentenza penale motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 360, n. 4 c.p.p.
art. 131-bis cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
S.U. n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266
S.U. n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Pietoso Massimiliano, nato a Aversa il 14/12/1980 avverso la sentenza del 1/7/2021 della Corte di appello di Napoli visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che ha compiutamente motivato, in presenza del constatato allontanamento dell'imputato dal luogo ove era ristretto agli arresti domiciliari, la qualificazione giuridica del fatto;incensurabili risultano anche le motivazioni poste a fondamento del diniego di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. trattandosi di motivo di impugnazione che non era stato dedotto con i motivi di appello e tenuto conto che la legge che ha introdotto tale causa di non punibilità era entrata in vigore prima della scadenza dei termini di impugnazione; irrilevante, stante la inammissibilità del ricorso e quindi la sua inidoneità a dare luogo ad un valido rapporto di impugnazione, la prescrizione del reato intervenuta in epoca successiva alla pronuncia della sentenza impugnata (cfr.

S.U. n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 aprile 2022 Il Consiglierest, ìsore Il Pre 'dente Emilia Anna iord GiorD Fidelbo I DEPOSITATA IN CANCELLERIAIL