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Ordinanza — n. 18605/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic and inadmissible due to lack of specific factual arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18605/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Danise Emilia inadmissible. The court found the appellant's arguments regarding the crime of tax evasion and the denial of mitigating circumstances to be generic, noting that the lower court had already provided adequate and detailed reasoning on these points. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: Appeals must be specific and grounded in the record; generic criticisms of the lower court's reasoning without pointing to specific errors result in inadmissibility.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic arguments tax evasion crime mitigating circumstances procedural costs Cassazione ordinanza lack of specificity aiuto all'evasione di detenuti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Art. 360 c.p.p.
art. 131-bis cod. pen
art. 616 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DANISE EMILIA nato a BRACIGLIANO il 04/01/1970 avverso la sentenza del 29/10/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; ritenuto che il primo motivo dedotto dalla ricorrente è affetto da genericità rispetto alla puntuale e dettagliata ricostruzione dei fatti, operata nei due gradi di merito, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito alla sussistenza del reato di evasione sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo, fornendo risposta alle censure dell'appellante; ritenuto che anche gli ulteriori motivi riferiti al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed alla non applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., sono ugualmente generici avendo la Corte di appello di Salerno fornito adeguata motivazione su tali punti, considerate le valutazioni espresse sia sulla lunga durata dell'evasione protrattasi per circa una settimana e sia sulla reiterazione del reato (terza evasione); rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29/04/2022 siglie e estensore Il Prè dente oso Giorgi Fidelbo DEPOSITATA IN CANCt SnIA IL