Criminal appeal dismissed as inadmissible for not falling under Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Mauro Primitivo inadmissible without formal trial proceedings. The appellant challenged a Lecce Tribunal sentence applying Article 444 of the Code of Criminal Procedure, arguing a violation of Article 129 regarding grounds for acquittal. The court rejected this claim because the appeal does not fit any of the specific exceptions listed in Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals against judgments imposing penalties under Art. 444 c.p.p. are inadmissible unless they fall within the specific exceptions enumerated in Art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PRIMITIVO MAURO nato a TRICASE il 10/10/1976 avverso la sentenza del 12/10/2021 del TRIBUNALE di LECCEdato avvis alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso presentato dal difensore di Mauro Primitivo_contro la sentenza con cui Tribunale di Lecce in data 12/10/2021 ha applicato la pena ex art. 444 cod. proc. pen. per i reati di cui agli artt. 337,582,585 c.p., deducendo violazione dell'art. 129 proc. pen. per non avere valutato l'esistenza di cause di proscioglimento dell'imputato, è inammissibile perché non rientra fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.. L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende Così deciso il 29/04/2022 Il Consigliere estensore Il Pre idente RiccaArrd. or oso GiorOo Fidelbo DEPO t TATA