Ordinanza — n. 18601/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Badrezzamane Kalid, nato in Marozzo il 21/1/1982 avverso la sentenza del 19/4/2021 della Corte di appello di Roma visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e volte alla ricostruzione alternativa della vicenda, univocamente ricostruita sulla scorta delle dichiarazioni rese dai verbalizzanti;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 393-bis cod. pen; Ordinanza — n. 18601/2022 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Badrezzamane Kalid, nato in Marozzo il 21/1/1982 avverso la sentenza del 19/4/2021 della Corte di appello di Roma visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e volte alla ricostruzione alternativa della vicenda, univocamente ricostruita sulla scorta delle dichiarazioni rese dai verbalizzanti;
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Badrezzamane Kalid, nato in Marozzo il 21/1/1982 avverso la sentenza del 19/4/2021 della Corte di appello di Roma visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e volte alla ricostruzione alternativa della vicenda, univocamente ricostruita sulla scorta delle dichiarazioni rese dai verbalizzanti;
Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito sulla insussistenza della causa di giustificazione di cui all'art. 393-bis cod. pen. allegata dalla difesa, valorizzando la doverosità del controllo a fini identificativi che non risultava affatto "sproporzionato" alla tipologia del servizio, perché collegato ai comportamenti aggressivi già posti in essere dall'imputato non solo ai danni della compagna e di un suo supposto amante ma anche dei verbalizzanti ai quali si opponeva "scaldando e dimenandosi" mentre saliva a bordo dell'autovettura di servizio;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 aprile 2022 Il Consigliere e nsore Il Presi ente Emilia Anna Gi Giorgi Fidelbo DEPOSITATA IN CANCELLERIA 1 I M G 202