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Ordinanza — n. 18601/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 18601/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18601/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Badrezzamane Kalid, nato in Marozzo il 21/1/1982 avverso la sentenza del 19/4/2021 della Corte di appello di Roma visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e volte alla ricostruzione alternativa della vicenda, univocamente ricostruita sulla scorta delle dichiarazioni rese dai verbalizzanti;

Regesto Legislator

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art. 393-bis cod. pen; Ordinanza — n. 18601/2022 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Badrezzamane Kalid, nato in Marozzo il 21/1/1982 avverso la sentenza del 19/4/2021 della Corte di appello di Roma visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e volte alla ricostruzione alternativa della vicenda, univocamente ricostruita sulla scorta delle dichiarazioni rese dai verbalizzanti;

Parole chiave

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verosimiglianza della persecuzione carenza di credibilità oggettiva false dichiarazioni senza giuramento causa legittima censura dell'accertamento dei fatti legittimazione a contestare licenza

Disposizioni normative citate

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art. 393-bis cod. pen
Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito sulla insussistenza della causa di giustificazione di cui all'art. 393-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Badrezzamane Kalid, nato in Marozzo il 21/1/1982 avverso la sentenza del 19/4/2021 della Corte di appello di Roma visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e volte alla ricostruzione alternativa della vicenda, univocamente ricostruita sulla scorta delle dichiarazioni rese dai verbalizzanti;

Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito sulla insussistenza della causa di giustificazione di cui all'art. 393-bis cod. pen. allegata dalla difesa, valorizzando la doverosità del controllo a fini identificativi che non risultava affatto "sproporzionato" alla tipologia del servizio, perché collegato ai comportamenti aggressivi già posti in essere dall'imputato non solo ai danni della compagna e di un suo supposto amante ma anche dei verbalizzanti ai quali si opponeva "scaldando e dimenandosi" mentre saliva a bordo dell'autovettura di servizio;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 aprile 2022 Il Consigliere e nsore Il Presi ente Emilia Anna Gi Giorgi Fidelbo DEPOSITATA IN CANCELLERIA 1 I M G 202