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Ordinanza — n. 18600/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 18600/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18600/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Loconte Emanuele, nato a Andria il 29/11/1991 avverso la sentenza del 29/4/2021 della Corte di appello di Bari visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e volte alla ricostruzione alternativa della vicenda, univocamente ricostruita sulla scorta delle dichiarazioni rese dai verbalizzanti;

Regesto Legislator

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art. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 18600/2022 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Loconte Emanuele, nato a Andria il 29/11/1991 avverso la sentenza del 29/4/2021 della Corte di appello di Bari visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e volte alla ricostruzione alternativa della vicenda, univocamente ricostruita sulla scorta delle dichiarazioni rese dai verbalizzanti;

Parole chiave

Generato dall'IA
allegazioni fattuali non credibili attendibilità dei testimoni lacune probatorie dichiarazioni contraddittorie sviamento della giustizia allegazione motivata

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 337 cod. pen
Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito sulla configurabilità del reato di resistenza (art. 337 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Loconte Emanuele, nato a Andria il 29/11/1991 avverso la sentenza del 29/4/2021 della Corte di appello di Bari visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e volte alla ricostruzione alternativa della vicenda, univocamente ricostruita sulla scorta delle dichiarazioni rese dai verbalizzanti;

Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito sulla configurabilità del reato di resistenza (art. 337 cod. pen.) integrato dalla condotta di guida pericolosa tenuta dall'imputato in occasione dell'alt intimatogli per eseguire un controllo di polizia; anche sul punto del diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche, motivato dal negativo giudizio sulla personalità conclamato dai suoi precedenti penali, non è suscettibile di censura;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 aprile 2022 Il Consigliere/ nsore Il Presi ente i Emilia Ann Girda' o Giorgi Fidelbo DEPOSITATA IN C