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Ordinanza — n. 18599/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 18599/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18599/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Jovanovic Mira, alias Sara, nata a Rieti il 17/12/1987 avverso la sentenza del 19/3/2021 della Corte di appello di Roma visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso della lovanovic, avverso la sentenza di condanna per i reati di cui agli artt. 385 cod. pen. ascrittigli non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e riproduttivi di profili di censure - sull'allegata interruzione della permanenza e sulla ricorrenza della causa di non punibilità di cui 47-ter Ord.

Regesto Legislator

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artt. 385 cod. pen; Ordinanza — n. 18599/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 385 cod. pen. ascrittigli non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e riproduttivi di profili di censure - sull'allegata interruzione della permanenza e sulla ricorrenza della causa di non punibilità di cui 47-ter Ord.

Parole chiave

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allontanamento malgrado rischio di persecuzione sospensione dell'ordine espulsione soggiorno illegale evasione all'obbligo di contribuzione aiuto all'evasione di detenuti inesigibilità dell'allontanamento in Afghanistan

Disposizioni normative citate

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artt. 385 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Jovanovic Mira, alias Sara, nata a Rieti il 17/12/1987 avverso la sentenza del 19/3/2021 della Corte di appello di Roma visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso della lovanovic, avverso la sentenza di condanna per i reati di cui agli artt. 385 cod. pen. ascrittigli non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e riproduttivi di profili di censure - sull'allegata interruzione della permanenza e sulla ricorrenza della causa di non punibilità di cui 47-ter Ord.

Pen.- già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che ha valorizzato la insussistenza di elementi atti a suffragare le tesi difensive; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ítk ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 29 aprile 2022 Il Consigliere estensore Il Presid nte Emilia Anna Gior5ía Giorgio/ Fidelbo DEPOSITAiA IN CANCR.LERIA