Ordinanza — n. 18599/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Jovanovic Mira, alias Sara, nata a Rieti il 17/12/1987 avverso la sentenza del 19/3/2021 della Corte di appello di Roma visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso della lovanovic, avverso la sentenza di condanna per i reati di cui agli artt. 385 cod. pen. ascrittigli non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e riproduttivi di profili di censure - sull'allegata interruzione della permanenza e sulla ricorrenza della causa di non punibilità di cui 47-ter Ord.
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 385 cod. pen; Ordinanza — n. 18599/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 385 cod. pen. ascrittigli non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e riproduttivi di profili di censure - sull'allegata interruzione della permanenza e sulla ricorrenza della causa di non punibilità di cui 47-ter Ord.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Jovanovic Mira, alias Sara, nata a Rieti il 17/12/1987 avverso la sentenza del 19/3/2021 della Corte di appello di Roma visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso della lovanovic, avverso la sentenza di condanna per i reati di cui agli artt. 385 cod. pen. ascrittigli non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e riproduttivi di profili di censure - sull'allegata interruzione della permanenza e sulla ricorrenza della causa di non punibilità di cui 47-ter Ord.
Pen.- già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che ha valorizzato la insussistenza di elementi atti a suffragare le tesi difensive; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ítk ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29 aprile 2022 Il Consigliere estensore Il Presid nte Emilia Anna Gior5ía Giorgio/ Fidelbo DEPOSITAiA IN CANCR.LERIA