Italian court dismisses appeal as generic and inadmissible due to lack of specific factual argumentation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible for being too generic and failing to address specific facts. The appellant argued against the lower court's finding of guilt, but the court noted that the appellate judgment already provided a detailed and logical reconstruction of events regarding the suspect's absence. Consequently, the court ruled that such vague complaints do not constitute a valid ground for review under Italian criminal procedure law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals based on generic defects of motivation without specific factual confrontation are inadmissible because the court of appeal's reasoned decisions on the merits are not subject to re-evaluation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPERATI GABRIELE nato a ROMA il 11/08/1989 avverso la sentenza del 23/04/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il motivo unico dedotto è affetto da genericità rispetto alla puntuale e dettagliata ricostruzione dei fatti, operata nei due gradi di merito, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito alla sussistenza del reato fornendo risposta alle censure dell'appellante volte a mettere in dubbio l'assenza dell'imputato al momento del controllo operato presso la sua abitazione, valorizzando l'attivazione della sirena oltre che del campanello come elementi di prova certa per il contesto dei luoghi; ritenuto che la denuncia di difetto di motivazione della sentenza di appello, in ordine a motivi genericamente formulati, che ripropongono le medesime questioni affrontate in modo approfondito con motivazione puntuale in assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, non è ammissibile in sede di legittimità, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, Cariolo e altri, Rv. 260608); rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29/04/2022 Il Consigli re esten