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Ordinanza — n. 18593/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 18593/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18593/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Di Pietro Francesco Maria, nato a Roma il 27/8/1975 avverso la sentenza del 27/1/2021 della Corte di appello di Roma visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di appello che hanno esaminato il tema della inoffensività in concreto delle espressioni proferite dall'imputato, inidonee ad integrare una minaccia, secondo la prospettazione difensiva disattesa valorizzand9' il comportamento violento in concreto tenuto poiché l'imputato apriva lo sportello dell'auto colpendo uno dei militari addetti al controllo di polizia;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 18593/2022 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Di Pietro Francesco Maria, nato a Roma il 27/8/1975 avverso la sentenza del 27/1/2021 della Corte di appello di Roma visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di appello che hanno esaminato il tema della inoffensività in concreto delle espressioni proferite dall'imputato, inidonee ad integrare una minaccia, secondo la prospettazione difensiva disattesa valorizzand9' il comportamento violento in concreto tenuto poiché l'imputato apriva lo sportello dell'auto colpendo uno dei militari addetti al controllo di polizia;

Parole chiave

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deposizione inattendibile impugnabilità della decisione di rinvio motivi di cassazione ricorso per cassazione riapertura della pratica procedure di ricorso
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Di Pietro Francesco Maria, nato a Roma il 27/8/1975 avverso la sentenza del 27/1/2021 della Corte di appello di Roma visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di appello che hanno esaminato il tema della inoffensività in concreto delle espressioni proferite dall'imputato, inidonee ad integrare una minaccia, secondo la prospettazione difensiva disattesa valorizzand9' il comportamento violento in concreto tenuto poiché l'imputato apriva lo sportello dell'auto colpendo uno dei militari addetti al controllo di polizia;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 aprile 2022 Il Consigliere tensore Il Pres dente Emilia Anna Giordj Fidelbo DEPOSI TATA IN