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Ordinanza — n. 18592/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to mere factual complaints and lack of legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18592/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Karaj Roland inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The court ruled that the arguments presented were merely expressions of dissatisfaction regarding the sentence length and the application of the suspended penalty benefit, rather than valid legal grounds. Since these issues had already been thoroughly examined and rejected by the Court of Appeal with correct legal reasoning, the appeal lacked the necessary legal basis for review.

Regesto Legislator

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Art. 363-bis c.p.p.; Art. 363-ter c.p.p.: Appeals in the interest of law are inadmissible when they consist solely of factual complaints or merely reproduce arguments already adequately examined and dismissed by the appellate court with correct legal reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
admissibility of appeal mere factual complaints interest of law suspended penalty benefit continuation of crimes motivi di cassazione legittimazione a ricorrere domanda d'asilo di cittadino albanese

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 363-bis c.p.p.
Art. 363-ter c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
S.U. n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266
S.U. n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Karaj Roland, nato in Albania il 6/10/1994 avverso la sentenza del 1/12/2020 della Corte di appello di Bologna visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di appello che hanno esaminato i temi devoluti - costituiti dalla entità, perché eccessiva, della pena inflitta in aumento per la continuazione tra reati e mancata applicazione del beneficio della pena sospesa - e, con corretto riferimento ai presupposti degli istituti, hanno valorizzato - con riferimento al mese di aumento per la continuazione fra i reati di resistenza e lesione - la gravità del trauma cagionato alla persona offesa e ritenuto non compatibile con una prognosi favorevole i precedenti di polizia dell'imputato; che risulta irrilevante, stante la inammissibilità del ricorso e quindi la sua inidoneità a dare luogo ad un valido rapporto di impugnazione, la prescrizione del reato intervenuta in epoca successiva alla pronuncia della sentenza impugnata (cfr.

S.U. n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 aprile 2022 Il Consigliere estensore Il