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Ordinanza — n. 18586/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as mere factual complaints not admissible in legality proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18586/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Cletus Bethel inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court ruled that the arguments presented were merely expressions of dissatisfaction regarding factual findings rather than legal errors, as they were already thoroughly examined and rejected by the lower court. Consequently, the decision upheld the conviction based on the gravity of the illegal parking activity and the defendant's negative personality profile.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 360, n. 4 c.p.p.: Appeals in legality proceedings are inadmissible if they consist solely of mere complaints on facts or are merely reproductions of arguments already adequately examined and dismissed by the court of first instance.

Parole chiave

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legality proceedings mere factual complaints admissibility of appeal repetition of arguments court costs and fine domanda d'asilo di cittadino nigeriano procedura di annullamento annullamento della cittadinanza agevolata

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 360, n. 4 c.p.p.
art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Cletus Bethel, nato a Enogu (Nigeria) il 23/2/1975 avverso la sentenza del 6/7/2021 della Corte di appello di Palermo visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che ha compiutamente ricostruito l'iter del procedimento e ritenuto legittima l'acquisizione degli atti di indagine con il consenso delle parti e motivato il diniego di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. valorizzando la gravità del fatto in ragione del conte (attività di parcheggiatore abusivo) in cui andava collocata la condotta e il giudizio negativo sulla personalità dell'imputato evincibile dalla reiterata commissione di illeciti;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 aprile 2022 Il Consigliere estensore Il Pre dente Emilia Anna Gi Giorgp Fidelbo DEPOSITATA IN CANCELLERI