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Ordinanza — n. 18582/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on ne bis in idem grounds, ruling prior judgment correctly established criminal conduct cessation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18582/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that a second trial violated the principle of ne bis in idem. The appellant argued that the first judgment's date failed to prove the cessation of criminal conduct, yet the court found the lower court correctly verified the victim's declaration from March 2019 to establish this fact. Consequently, the court held that the prior judgment sufficiently covered the temporal scope of the alleged offenses, rendering the appeal without merit.

Regesto Legislator

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Art. 649 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: The principle of ne bis in idem is not violated when the first judgment implicitly or explicitly establishes the cessation of criminal conduct beyond the first-instance verdict date, provided the court verified the factual end of the illicit behavior rather than relying solely on the procedural date of the initial ruling.

Parole chiave

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ne bis in idem cessazione condotta illecita giudicato precedente violazione art 649 cpp inammissibilità ricorso criminalità persistente proroga della carcerazione preventiva estensione della procedura

Disposizioni normative citate

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Art. 649 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
e, con essa, del principio del ne bis in idem; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
art. 649 c.p
art. 616 c.p
e, con essa, del principio del ne bis in idem; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. Unite, 11/11/1994, n. 11930, Polizzi
Cass., Sez. Unite, 11/11/1994, n. 11930, Polizzi; Sez.
Cass., Sez. 1, 14.12.2004, n. 774, Lucarelli
Cass., Sez. 1, 17/11/2005, n. 46583, Piccolo
Cass., Sez. V, 15/5/2007, n. 25578
Cass., Sez. 1, 12/7/2011, n. 33053
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIGNATELLI ANGELO nato a MONZA il 12/04/1971 avverso la sentenza del 23/09/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il motivo dedotto con riferimento alla violazione del divieto di un secondo giudizio è manifestamente infondato perché ripropone una questione già correttamente valutata in fatto ed in diritto nella sentenza impugnata (si deve ricordare che in tema di contestazione di un reato effettuata nella forma cosiddetta "aperta" quando dalla data di cessazione della permanenza debba farsi derivare, sia in sede di cognizione che in sede esecutiva, un qualsiasi effetto giuridico, "non può bastare il puro e semplice riferimento alla data della sentenza di primo grado, ma occorre verificare se il Giudice di merito abbia o meno ritenuto, esplicitamente o implicitamente, provata la permanenza della condotta illecita oltre la data dell'accertamento" ed, eventualmente, se tale permanenza risulti effettivamente accertata fino alla sentenza, atteso che la data della sentenza di primo grado assume rilievo solo ai fini processuali, rendendo non necessaria un'ulteriore specifica contestazione da parte del p.m. (così:

Cass., Sez. Unite, 11/11/1994, n. 11930, Polizzi; Sez. 1, Sentenza del 14.12.2004, n. 774, Lucarelli; nello stesso senso Sez. 1, 17/11/2005, n. 46583, Piccolo, rv. 232966 e, più di recente, Sez. V, 15/5/2007, n. 25578, rv. 237707; Sez. 1, 12/7/2011, n. 33053, rv. 250828); ritenuto che nel caso di specie il mero riferimento alla data della sentenza di primo grado del 6 febbraio 2020 per delimitare l'ambito temporale del precedente giudicato è stato correttamente escluso sulla base della verifica della cessazione della permanenza delle condotte oggetto del precedente giudicato fino alla data dell'ultima dichiarazione resa dalla persona offesa (20 marzo 2019), e che pertanto è stata correttamente esclusa la violazione dell'art. 649 c.p.p. e, con essa, del principio del ne bis in idem; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29/04/2022 Il Pr4i ente Giorgc Fidelbo D EPOSI TATA IN CAN