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Ordinanza — n. 18580/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 18580/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18580/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BANDIERAMONTE FRANCESCO nato il 20/03/1981 avverso la sentenza del 23/09/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità rispetto alla motivazione della Corte di appello di Catania, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito alle ragioni della applicazione della recidiva, esprimendo una valutazione negativa sulla personalità dell'imputato tale da incidere sulla sua pericolosità sociale in ragione della gravità e del numero dei suoi precedenti penali, pervenendo ad una valutazione di equivalenza con le attenuanti generiche sulla base di un vaglio motivato dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., in piena conformità alle valutazioni operate dal primo giudice, sebbene riducendo la pena sulla base di un differente computo più favorevole all'imputato; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 18580/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 133 cod. pen., in piena conformità alle valutazioni operate dal primo giudice, sebbene riducendo la pena sulla base di un differente computo più favorevole all'imputato; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione pentito motivi di cassazione revisione della sentenza penale attenuazione della pena inadempimento reiterato

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
art. 616 c.p
pen., in piena conformità alle valutazioni operate dal primo giudice, sebbene riducendo la pena sulla base di un differente computo più favorevole all'imputato; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BANDIERAMONTE FRANCESCO nato il 20/03/1981 avverso la sentenza del 23/09/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità rispetto alla motivazione della Corte di appello di Catania, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito alle ragioni della applicazione della recidiva, esprimendo una valutazione negativa sulla personalità dell'imputato tale da incidere sulla sua pericolosità sociale in ragione della gravità e del numero dei suoi precedenti penali, pervenendo ad una valutazione di equivalenza con le attenuanti generiche sulla base di un vaglio motivato dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., in piena conformità alle valutazioni operate dal primo giudice, sebbene riducendo la pena sulla base di un differente computo più favorevole all'imputato; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29/04/2022 Il Consi est nsore Il P sidente Ric roso Gior io Fidelbo DEPOSITA-CP, IN CANCELLERIA 1 1 2021 g. CANC Ma _a: De Sa