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Ordinanza — n. 18579/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for genericity regarding criminal conduct and recidivism assessment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18579/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to genericity in the arguments concerning criminal conduct and recidivism. The appellant claimed the Court of Appeal failed to properly assess the defendant's dangerousness based on prior convictions, but the court found the lower court's reasoning was sound and specific. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine of 3,000 euros.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals must be specific; generic attacks on the assessment of criminal conduct or recidivism without concrete grounds result in inadmissibility.

Parole chiave

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genericity of appeal recidivism assessment dangerousness evaluation inadmissible appeal procedural costs recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale cosa generica

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
art. 616 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FOLLIERO ALDO nato a LUCERA il 06/03/1958 avverso la sentenza del 06/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che i primi due motivi dedotti dal ricorrente sono affetti da genericità in merito all'accertamento delle condotte di reato, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Milano, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato mettendo in evidenza la tenuta della motivazione del primo giudice rispetto alle doglianze difensive; ritenuto che anche il terzo motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità rispetto alle ragioni della applicazione della recidiva che la Corte di appello ha basato sulla valutazione negativa della personalità dell'imputato tale da incidere sulla sua pericolosità sociale in ragione della gravità e del numero dei suoi precedenti penali, in coerenza con il giudizio di equivalenza con le attenuanti generiche in piena conformità alle valutazioni operate dal primo giudice; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29/04/2022 Il Consigj r estensore Il