Cassation appeal dismissed for genericity; lower court's recidivism and personality assessment upheld.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to the generic nature of the arguments raised against the Milan Court of Appeal. The appellant contended that the lower court failed to properly apply recidivism rules, but the appellate court had already provided a detailed, motivated evaluation regarding the defendant's personality and social danger based on his criminal history. Consequently, the court ruled that the appeal lacked specific grounds to overturn the first instance judgment, leading to its dismissal and the imposition of procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 133 cod. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds raised are generic and do not specifically contest the detailed factual and legal reasoning provided by the court of appeal regarding recidivism and the assessment of social danger.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE LEON CHRISTOPHER nato il 13/06/1977 avverso la sentenza del 11/11/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità rispetto alla motivazione della Corte di appello di Milano, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito alle ragioni della applicazione della recidiva, esprimendo una valutazione negativa sulla personalità dell'imputato tale da incidere sulla sua pericolosità sociale in ragione della gravità e del numero dei suoi precedenti penali, pervenendo ad una valutazione di equivalenza con le attenuanti generiche sulla base di un vaglio motivato dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., in piena conformità alle valutazioni operate dal primo giudice; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29/04/2022 Il Con liere estensore Il 13,reidente Ricc Amoroso Gi' rg)ìo Fidelbo DEPOSITATA IN CANCELLER