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Ordinanza — n. 18576/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for generic lack of reasoning, upholding lower court's detailed factual findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18576/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to the generic nature of the complaint regarding the lower court's reasoning. The appellant argued the appellate court failed to properly identify the suspect and date surveillance footage, but the court noted these issues were already thoroughly addressed in the detailed factual reconstruction by both trial and appeal judges. Consequently, the court rejected the claim that the reasoning was insufficient, citing the principle that generic complaints do not warrant re-examination of adequately motivated merit decisions.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A complaint alleging a lack of reasoning is inadmissible if it is generic and merely repeats issues already comprehensively addressed by the court of appeal without offering a specific, effective comparison with the lower court's factual evaluations.

Parole chiave

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generic lack of reasoning inadmissible appeal merit evaluation Cassazione ordinanza detailed factual reconstruction prove acquisite tramite sorveglianza censura dell'apprezzamento delle prove verosimiglianza della persecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
260608); rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
art. 616 c.p
260608); rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, Cariolo e altri, Rv. 260608
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSELLO MIRKO nato a GELA il 28/09/1989 avverso la sentenza del 17/05/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il motivo unico dedotto è affetto da genericità rispetto alla puntuale e dettagliata ricostruzione dei fatti, operata nei due gradi di merito, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito alla sussistenza del reato fornendo risposta alle censure dell'appellante volte a mettere in dubbio l'individuazione del Russell° e la datazione delle riprese del sistema di videosorveglianza; ritenuto che la denuncia di difetto di motivazione della sentenza di appello, in ordine a motivi genericamente formulati, che ripropongono le medesime questioni affrontate in modo approfondito con motivazione puntuale in assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, non è ammissibile in sede di legittimità, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, Cariolo e altri, Rv. 260608); rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29/04/2022 Il Consigliere estensore Il Pres dente Giork Fidelbo , DEPOSITATA IN CAN(