Criminal appeal dismissed because judge need not examine all statutory factors for conditional suspension if prevailing ones justify denial.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the criminal appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to consider all mandatory elements for granting conditional suspension of sentence. The court ruled that the judge is not obligated to examine every statutory factor but may limit analysis to those deemed predominant, provided the negative assessment is adequately motivated regarding the offender's personality and the crime's modality.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 164 comma 1 cod. pen.; Art. 133 cod. pen.; The judge is not required to examine all elements listed in the statute when formulating the prognostic judgment for conditional suspension, but may limit consideration to those deemed predominant, provided the decision is adequately motivated.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TODERITA MARIUS CONSTANTIN nato il 20/06/1998 avverso la sentenza del 30/06/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il motivo dedotto con riferimento alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, è inammissibile, considerato che ai fini della formulazione del giudizio prognostico di cui all'art. 164 comma primo cod. pen., il giudice non è obbligato a prendere in esame tutti gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen., ma può limitarsi a far menzione di quelli ritenuti prevalenti, sia per negare che per concedere il beneficio; ritenuto che nel caso in esame la valutazione negativa espressa sulla personalità dell'imputato è stata adeguatamente motivata con riguardo alle modalità del fatto ed alle condizioni personali dell'imputato, con specifico riferimento ai precedenti che possono anche essere relativi a reati commessi dopo il fatto per cui si procede, perché comunque indicativi di una maggiore capacità a delinquere; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29/04/2022 Il Co i. iei estensore Il Pre idente Ri oso Gio Fidelbo DEPO IN CM-