Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to generic factual complaints lacking legal merit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by Galati Massaro and Trovato inadmissible, ordering them to pay court costs and a fine. The appellants challenged a lower court's sentencing regarding their roles in a traffic resistance incident involving a police car. The court rejected the arguments as generic complaints about factual evaluation rather than legal errors, which are not admissible in a final review proceeding.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals based on generic complaints regarding the factual assessment of evidence or the concrete dynamics of the conduct are inadmissible in proceedings of legality.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da:
1. Galati Massaro Rosario, nato a Biancavilla il 19/9/1994 2. Trovato Nicolò, nato a Biancavilla il 21/11/1991 avverso la sentenza del 18/6/2021 della Corte di appello di Catania visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da generiche doglianze in fatto sulla scotta di un'alternativa valutazione delle risultanze di prova derivanti dalle dichiarazioni rese dai verbalizzanti sia sulla concreta dinamica della condotta sussunta nel delitto di resistenza, in ragione delle concreta dinamica della condotta di guida, consistita nello "speronamento" dell'auto della Polizia, che sulla identificazione del conducente in Galati Massaro Rosario e sul contributo del coimputato Trovato alla condotta illecita;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 aprile 2022 Il Consigliere eptnsore Il Preg dente Emilia Anna G. Giorg o Fidelbo DEPOSITATA IN CANCELLERIA 1 1 A 2