Criminal appeal dismissed as inadmissible for seeking re-evaluation of generic mitigating circumstances already assessed by the appellate court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it sought a re-evaluation of generic mitigating circumstances already properly assessed by the Court of Appeal of Turin. The appellant argued for a different evaluation of these circumstances, but the court held that the appellate court correctly applied Article 133 of the Criminal Code by identifying the specific mitigating factor without needing to examine all possibilities. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine of 3,000 euros.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133 c.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal challenging a decision on generic mitigating circumstances is inadmissible if it merely requests a different substantive evaluation, as the appellate court's identification of the relevant factor suffices without exhaustive examination of all possibilities.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEDA FLORAN nato il 03/06/1972 avverso la sentenza del 22/01/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; ritenuto che l'unico motivo di ricorso dedotto è inammissibile perché rivolto a sollecitare una diversa valutazione di merito con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche, adeguatamente motivato dalla Corte di appello di Torino per la ravvisata pericolosità criminale dell'imputato, e quindi facendo corretta applicazione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., fermo restando che non è necessario, a tale fine, che li esamini tutti, essendo sufficiente che specifichi a quale di essi ha inteso fare riferimento (Sez. 2, n. 2285 del 11/10/2004, Alba, Rv. 230691;
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269); rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29/04/2022 Il Consigliere estensore Il Pret dente Ric.di moroso Giorgi Fidelbo DEPOSITATA IN CA