Appeal dismissed as inadmissible for seeking re-evaluation of generic mitigating circumstances already properly assessed by the appellate court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it sought a different assessment of generic mitigating circumstances regarding the defendant's criminal danger. The appellate court had already adequately motivated its decision based on the specific parameters of Article 133 of the Penal Code, noting that examining all circumstances is unnecessary if the specific one is identified. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133 cod. pen.; Art. 616 c.p.p.: An appeal challenging a denial of generic mitigating circumstances is inadmissible if the lower court has correctly applied the statutory parameters and provided adequate motivation, as the appellate court is not required to re-examine every circumstance.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ARIENZO MAURIZIO nato a COSENZA il 28/10/1982 avverso la sentenza del 04/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; ritenuto che l'unico motivo di ricorso dedotto è inammissibile perché rivolto a sollecitare una diversa valutazione di merito con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche, adeguatamente motivato dalla Corte di appello di Milano per la ravvisata pericolosità criminale dell'imputato, e quindi facendo corretta applicazione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., fermo restando che non è necessario, a tale fine, che li esamini tutti, essendo sufficiente che specifichi a quale di essi ha inteso fare riferimento (Sez. 2, n. 2285 del 11/10/2004, Alba, Rv. 230691;
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269); rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29/04/2022 iNere estensore Il Pre,si ente d Amoroso Giorgd Fidelbo Li D POSTATA IN CANCP.I.F